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Articolo 3 Legge professionale forense

(L. 31 dicembre 2012, n. 247)

[Aggiornato al 29/02/2024]

Doveri e deontologia

  • Dispositivo

Dispositivo dell'art. 3 Legge professionale forense

1. L'esercizio dell'attività di avvocato deve essere fondato sull'autonomia e sulla indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale. L'avvocato ha obbligo, se chiamato, di prestare la difesa d'ufficio, in quanto iscritto nell'apposito elenco, e di assicurare il patrocinio in favore dei non abbienti.

2. La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.

3. L'avvocato esercita la professione uniformandosi ai principi contenuti nel codice deontologico emanato dal CNF ai sensi degli articoli 35, comma 1, lettera d), e 65, comma 5. Il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che l'avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti. Il codice deontologico espressamente individua fra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare. Tali norme, per quanto possibile, devono essere caratterizzate dall'osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l'espressa indicazione della sanzione applicabile.

4. Il codice deontologico di cui al comma 3 e i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo disposizioni stabilite con decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il codice deontologico entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Consulenze legali
relative all'articolo 3 Legge professionale forense

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Antonio B. chiede
lunedģ 13/07/2020 - Lazio
“In un periodo piuttosto complicato della mia vita mi sono ripetutamente servito dell'avvocato Tizio dapprima per l'affidamento della mia figlia minore, successivamente per tentare il recupero di una somma pignoratami per un avallo concesso alla mia ex, poi ancora per tentare di ottenere la riparazione di una grave perdita idraulica nella casa che ho dovuto prendere in locazione; devo dire che negli ultimissimi tempi i risultati non sono stati all'altezza, per cui abbiamo avuto dei disaccordi, finché ultimamente il sig. avvocato si è persino negato al telefono.

Nel frattempo la mia ex, assegnataria della casa familiare di mia proprietà esclusiva, rifiutandosi di pagare le spese per le utenze (acqua calda e fredda, riscaldamento) erogate dal condominio (cui pure era tenuta per effetto del Provvedimento del Tribunale), ha accumulato un debito molto significativo di cui ora il condominio ha ritenuto di chiedere conto al sottoscritto per vie legali.

A firmare gli atti è l'avvocato Tizio, che, pur essendo a conoscenza di tutta la mia vicenda (è tuttora in possesso dell originale dell'atto) e delle mie ragioni, nonché della mia situazione economico finanziaria ed abitativa, non ha ritenuto di doversi astenere.

Cosa dovrei fare? ci sono gli estremi per un esposto all'ordine?”
Consulenza legale i 16/07/2020
Ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L. n. 247/2012 (legge professionale forense), “l'avvocato esercita la professione uniformandosi ai principi contenuti nel codice deontologico emanato dal CNF”, cioè dal Consiglio Nazionale Forense. Il codice deontologico, precisa l’articolo in esame, “stabilisce le norme di comportamento che l'avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti”.
Ora, l’art. 68 del vigente Codice Deontologico Forense disciplina proprio l’assunzione di incarichi contro una parte già assistita.
In particolare, si stabilisce che:
1) l’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale;
2) l’avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l’oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza;
3) “in ogni caso”, è espressamente vietato all’avvocato utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito.
La violazione dei doveri di cui all’art. 68 del Codice deontologico ha rilevanza disciplinare ed è soggetta a specifiche sanzioni.
Pertanto, nel nostro caso, per verificare se sussistano gli estremi per richiedere l’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti dell’avvocato, occorrerebbe conoscere i tre elementi appena elencati: tempo trascorso dal precedente incarico, estraneità o meno dell’oggetto del nuovo incarico rispetto al precedente (o ai precedenti), possibilità per l’avvocato di utilizzare le informazioni conseguite in occasione del rapporto con l’ex cliente.
È sufficiente il verificarsi anche di una sola delle condizioni ostative (ad esempio, decorso di meno di due anni dalla cessazione del precedente incarico), per affermare la responsabilità disciplinare del legale.