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Articolo 91 Legge sull'ordinamento penitenziario

(L. 26 luglio 1975, n. 354)

[Aggiornato al 20/03/2024]

Copertura finanziaria

Dispositivo dell'art. 91 Legge sull'ordinamento penitenziario

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 25 miliardi per l'anno finanziario 1975, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro č autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

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