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Articolo 90 Legge sull'ordinamento penitenziario

(L. 26 luglio 1975, n. 354)

[Aggiornato al 20/03/2024]

Esigenze di sicurezza

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 90 Legge sull'ordinamento penitenziario

ARTICOLO ABROGATO DALLA LEGGE 10 OTTOBRE 1986, N. 663

[Quando ricorrono gravi ed eccezionali motivi di ordine e di sicurezza, il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà di sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione in uno o più stabilimenti penitenziari, per un periodo determinato, strettamente necessario, delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e sicurezza.]

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