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Articolo 63 Legge sull'ordinamento penitenziario

(L. 26 luglio 1975, n. 354)

[Aggiornato al 20/03/2024]

Centri di osservazione

Dispositivo dell'art. 63 Legge sull'ordinamento penitenziario

I centri di osservazione sono costituiti come istituti autonomi o come sezioni di altri istituti.

I predetti svolgono direttamente le attività di osservazione indicate nell'articolo 13 e prestano consulenze per le analoghe attività di osservazione svolte nei singoli istituti.

Le risultanze dell'osservazione sono inserite nella cartella personale.

Su richiesta dell'autorità giudiziaria possono essere assegnate ai detti centri per la esecuzione di perizie medico-legali anche le persone sottoposte a procedimento penale.

I centri di osservazione svolgono, altresì, attività di ricerca scientifica.

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