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Articolo 58 Legge sull'ordinamento penitenziario

(L. 26 luglio 1975, n. 354)

[Aggiornato al 20/03/2024]

Comunicazione all'autoritą di pubblica sicurezza

Dispositivo dell'art. 58 Legge sull'ordinamento penitenziario

Dei provvedimenti previsti dal presente capo ed adottati dal magistrato o dalla sezione di sorveglianza è data immediata comunicazione all'autorità provinciale di pubblica sicurezza a cura della cancelleria.

Alle attività di controllo partecipa, ove richiesta, la polizia penitenziaria, secondo le indicazioni del direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna e previo coordinamento con l'autorità di pubblica sicurezza. Tali attività riguardano esclusivamente l'osservanza delle prescrizioni inerenti alla dimora, alla libertà di locomozione, ai divieti di frequentare determinati locali o persone e di detenere armi(1).

Le attività di controllo sono svolte con modalità tali da garantire il rispetto dei diritti dell'interessato e dei suoi familiari e conviventi, da recare il minor pregiudizio possibile al processo di reinserimento sociale e la minore interferenza con lo svolgimento di attività lavorative(2).

Note

(1) Tale comma è stato aggiunto dall'art. 8 comma 1 del D. Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.
(2) Tale comma è stato aggiunto dall'art. 8 comma 1 del D. Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.

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