Le misure alternative e quelle di cui agli articoli 30, 30 ter, 52, 53 e 54 nonché all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, possono essere richieste dal condannato, dall'internato, dai loro prossimi congiunti, dal difensore, ovvero proposte dal gruppo di osservazione e trattamento(1).
Note
                                                        
                      (1)
                    
                  Tale disposizione è stata modificata dall'art. 7 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.
                
                          
            
                           
         
      





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