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Articolo 40 Legge sull'ordinamento penitenziario

(L. 26 luglio 1975, n. 354)

[Aggiornato al 20/03/2024]

Autoritą competente a deliberare le sanzioni

Dispositivo dell'art. 40 Legge sull'ordinamento penitenziario

Le sanzioni del richiamo e della ammonizione sono deliberate dal direttore.

Le altre sanzioni sono deliberate dal consiglio di disciplina, composto dal direttore o, in caso di suo legittimo impedimento, dall'impiegato più elevato in grado con funzioni di presidente, dall'educatore e da un professionista esperto nominato ai sensi dell'articolo 80(1).

Note

(1) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 11 comma 1 lettera o) del D. Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.

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