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Articolo 39 Legge sull'ordinamento penitenziario

(L. 26 luglio 1975, n. 354)

[Aggiornato al 20/03/2024]

Sanzioni disciplinari

Dispositivo dell'art. 39 Legge sull'ordinamento penitenziario

Le infrazioni disciplinari possono dar luogo solo alle seguenti sanzioni:

  1. 1) richiamo del direttore;
  2. 2) ammonizione, rivolta dal direttore, alla presenza di appartenenti al personale e di un gruppo di detenuti o internati;
  3. 3) esclusione da attività ricreative e sportive per non più di dieci giorni;
  4. 4) isolamento durante la permanenza all'aria aperta per non più di dieci giorni;
  5. 5) esclusione dalle attività in comune per non più di quindici giorni.

La sanzione della esclusione dalle attività in comune non può essere eseguita senza la certificazione scritta, rilasciata dal sanitario, attestante che il soggetto può sopportarla. Il soggetto escluso dalle attività in comune è sottoposto a costante controllo sanitario.

L'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune è sospesa nei confronti delle donne gestanti e delle puerpere fino a sei mesi, e delle madri che allattino la propria prole fino ad un anno.

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