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Articolo 4 bis Legge sulle locazioni abitative

(D.lgs. 9 dicembre 1998, n. 431)

[Aggiornato al 01/01/2020]

Tipi di contratto

Dispositivo dell'art. 4 bis Legge sulle locazioni abitative

1. La convenzione nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, approva i tipi di contratto per la stipula dei contratti agevolati di cui all'articolo 2, comma 3, nonché dei contratti di locazione di natura transitoria di cui all'articolo 5, comma 1, e dei contratti di locazione per studenti universitari di cui all'articolo 5, commi 2 e 3.

2. I tipi di contratto possono indicare scelte alternative, da definire negli accordi locali, in relazione a specifici aspetti contrattuali, con particolare riferimento ai criteri per la misurazione delle superfici degli immobili.

3. In caso di mancanza di accordo delle parti, i tipi di contratto sono definiti con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2.

Spiegazione dell'art. 4 bis Legge sulle locazioni abitative

La norma definisce "agevolati", dal punto di vista della durata e dei benefici fiscali, i contratti di durata "3 + 2", i quali si differenziano per questo dai contratti transitori e per studenti universitari. Non è quindi corretto, dal punto di vista terminologico, il ricorso ad altre espressioni, di stampo più giornalistico e mediatico, come "concertati", "concordati", ecc. Tutti i contratti di locazione, infatti, sono da considerarsi concordati tra le parti, poiché frutto di una contrattazione che sfocia nella stipulazione del contratto.

Con la nuova normativa, diversamente rispetto a quanto accadeva sotto la vigenza del d.m. 5 marzo 1999, i tipi di contratto non costituiscono più contratti-tipo che integrano meri schemi contrattuali, ma devono formare oggetto di decreto ministeriale.
Per questo motivo è stato emanato il d.m. 30 dicembre 2002, attraverso il quale, oltre ai criteri generali per la stipula dei contratti a canone c.d. concertato, sono stati approvati anche i tipi di contratto da utilizzare per la stipulazione dei medesimi.
In mancanza di una stretta osservanza dei tipi di contratto appena ricordati, non sarà possibile fruire dei benefici fiscali di cui all'art. 8 della legge locazioni abitative.


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