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Articolo 225 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Ricorso abusivo al credito

Dispositivo dell'art. 225 Legge fallimentare

Si applicano le pene stabilite nell'art. 218 (1) agli amministratori ed ai direttori generali di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso il fatto in esso previsto.

Note

(1) L'art. 218 riformato fa ora riferimento anche ai liquidatori. Si rileva quindi un difetto di coordinamento tra le due norme.

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