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Articolo 176 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Ammissione provvisoria dei crediti contestati

Dispositivo dell'art. 176 Legge fallimentare

Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente (1) in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi (2).

I creditori esclusi possono opporsi all'esclusione (3) in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.

Note

(1) Il provvedimento emesso dal giudice delegato sarebbe un decreto (v. art. 164 della l. fall.), non impugnabile in Cassazione ex art. 111, secondo comma, della Costituzione.
(2) Va ricordato che il creditore ha sempre il diritto di far accertare il proprio credito in un giudizio ordinario.
(3) Secondo la dottrina, risulta logico che i creditori possano opporsi anche all'ammissione di un altro creditore - sebbene la norma non citi tale caso -, perché lo scopo sarebbe sempre quello di aver influenzato la formazione delle maggioranze.

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