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Articolo 172 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Operazioni e relazione del commissario

Dispositivo dell'art. 172 Legge fallimentare

Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno quarantacinque giorni prima dell'adunanza dei creditori. Nella relazione il commissario deve illustrare le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi. Nello stesso termine la comunica a mezzo posta elettronica certificata a norma dell'articolo 171, secondo comma.

Qualora nel termine di cui al quarto comma dell'articolo 163 siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare in cancelleria e comunicare ai creditori, con le modalità di cui all'articolo 171, secondo comma, almeno dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori. La relazione integrativa contiene, di regola, una particolareggiata comparazione tra tutte le proposte depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a quindici giorni prima dell'adunanza dei creditori. Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto.

Su richiesta del commissario il giudice può nominare uno stimatore che lo assista nella valutazione dei beni.

Massime relative all'art. 172 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 7298/2015

L'inventario redatto dal commissario giudiziale costituisce uno strumento indispensabile della procedura di amministrazione controllata (applicabile "ratione temporis") e, perciò, un autonomo e specifico compito di tale organo, che non può ritenersi adempiuto "per relationem" all'inventario allegato dall'imprenditore alla domanda di ammissione, né surrogato dalla relazione per l'adunanza dei creditori, la quale, quand'anche faccia riferimento ad attività e passività, è prevista per differenti finalità. Pertanto, nella liquidazione del compenso del commissario, il tribunale non può che riferirsi all'inventario, dovendo le consistenze allegate dalla parte istante essere riscontrate dagli accertamenti compiuti e consegnati ai documenti ufficiali della procedura.

Cass. civ. n. 18987/2011

In tema di giudizio di omologazione del concordato preventivo, il commissario giudiziale assume la veste di parte del relativo procedimento, solo in quanto provveda alla propria formale costituzione, munendosi, ex art. 82, terzo comma, c.p.c., della rappresentanza tecnica, nonché al deposito di memoria, con cui manifesti la volontà di opporsi all'omologa; pertanto, la costituzione del commissario giudiziale, al solo fine di depositare il proprio parere motivato, nel quale - come nella specie - lo stesso si limiti ad illustrare le carenze della previsione di realizzo del concordato, non ha la funzione tipica dell'opposizione all'omologazione.

Cass. civ. n. 5298/1995

Nella procedura di amministrazione controllata, l'inventario redatto dal commissario giudiziale costituisce uno strumento indispensabile della procedura, nonché il presupposto necessario del giudizio prognostico che il commissario stesso è chiamato ad esprimere nella relazione per l'adunanza dei creditori, prevista dagli artt. 172 e 188 della legge fall. Ne consegue che detto inventario costituisce un autonomo e specifico compito del commissario, il quale non può ritenersi adempiuto in relazione all'inventario allegato dall'imprenditore alla domanda di ammissione, né surrogato dalla menzionata relazione per l'adunanza dei creditori, che, quand'anche faccia riferimento ad attività e passività, è prevista per differenti finalità.

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