Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 165 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Commissario giudiziale

Dispositivo dell'art. 165 Legge fallimentare

Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 36, 37, 38 e 39 (1).

Il commissario giudiziale fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della richiesta medesima e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso. In ogni caso si applica il divieto di cui all'articolo 124, comma primo, ultimo periodo.

La disciplina di cui al terzo comma si applica anche in caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utili per la presentazione di offerte ai sensi dell'articolo 163-bis.

Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni.

Note

(1) Si è da più parti criticata la forzata equiparazione del commissario giudiziale alla figura del curatore, da cui si distingue nettamente, in quanto il primo non assume la disponibilità e l'amministrazione dei beni dell'imprenditore.
E' auspicabile che il legislatore preveda una apposita disciplina per il commissario giudiziale.

Ratio Legis

Il commissario giudiziale è ritenuto da alcuni organi della procedura, da altri ausiliario del giudice: la prima tesi sembra quella prevalente in dottrina in tempi più recenti.

Massime relative all'art. 165 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 14581/2010

In tema di liquidazione dei compensi al commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo, nel caso di cessazione dalle funzioni prima dell'omologazione, non è censurabile sotto il profilo della violazione di legge il decreto di liquidazione che si sia attenuto ai limiti minimi fissati per l'intera procedura dall'art. 5 del d.m. n. 570 del 1992, rientrando nel potere discrezionale del tribunale liquidare il compenso in misura inferiore; pertanto, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto ai sensi dell'art. 111 Cost. che investa il decreto di liquidazione con siffatta censura, attesa la natura straordinaria della suddetta impugnazione, esperibile solo in caso di violazione di legge e di totale mancanza di motivazione, ossia di motivazione assolutamente inidonea ad evidenziare la "ratio decidendi".

In tema di liquidazione del compenso al commissario giudiziale del concordato preventivo, l'art. 5, comma quarto, del d.m. 28 luglio 1992, n. 570, nello stabilire che, qualora il commissario cessi dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni, il compenso è liquidato, secondo i criteri fissati, "tenuto conto dell'opera prestata", attribuisce al giudice il potere discrezionale di liquidare un compenso inferiore ai minimi risultanti dall'applicazione dei criteri fissati dal primo comma della norma in commento, nel caso in cui il commissario stesso non svolga la sua attività per l'intero corso della procedura, sia per effetto della sua sostituzione, sia perché non venga completata la procedura medesima.

Cass. civ. n. 3156/2006

Nel caso in cui al concordato preventivo faccia seguito il fallimento, le funzioni di commissario giudiziale e quelle di curatore fallimentare, anche se affidate alla stessa persona, non si sovrappongono, ma si cumulano, con la conseguenza che anche i relativi compensi vanno liquidati distintamente: diverse sono infatti le attività cui sono tenuti rispettivamente i due organi, così come diversi sono i criteri di liquidazione del compenso, i quali, nel concordato preventivo, non fanno necessariamente riferimento all'attivo realizzato, potendosi anche prescindere dalla liquidazione dei beni del debitore, che costituisce invece un adempimento necessario del curatore fallimentare. Non può trovare quindi applicazione, in riferimento allo svolgimento di entrambe le funzioni, il principio di unitarietà delle procedure concorsuali succedutesi senza soluzione di continuità, il quale non rappresenta un autonomo criterio normativo, destinato a risolvere tutti i problemi di successione tra le due procedure, ma un enunciato meramente descrittivo di soluzioni regolative aventi specifiche e distinte fonti normative.

Cass. civ. n. 3488/2004

In tema di concordato preventivo, il decreto di liquidazione del compenso al commissario giudiziale ha natura decisoria, è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. e non è suscettibile di reclamo o di istanza di revisione; ne consegue che l'impugnazione immediata tramite ricorso per Cassazione non può in alcun modo essere posticipata ad un termine successivo all'esito di un eventuale reclamo o istanza di revisione (peraltro non previsti), onde, ove sia impugnato per Cassazione un eventuale decreto confermativo del primo, detta impugnazione deve ritenersi inammissibile per effetto del formarsi del giudicato sul primo decreto, non tempestivamente impugnato.

Cass. civ. n. 12176/2000

L'art. 30 D.P.R. n. 100 del 1997, prevedente, tra l'altro, i criteri di calcolo del compenso al liquidatore giudiziale del concordato preventivo con cessione di beni, in mancanza di espressa disposizione in tal senso, non può trovare applicazione retroattiva e non può pertanto essere invocato in relazione a prestazioni già esaurite al momento di entrata in vigore del citato D.P.R. n. 100, che, all'art. 56 delle disposizioni transitorie, prevede, invece, l'applicazione delle nuove tariffe solo alle prestazioni ancora in corso al momento della sua entrata in vigore, e sempre che si tratti di cosiddetti «onorari specifici», mentre, negli altri casi (cosiddetti onorari graduali o indennità per spese), prevede, anche per le prestazioni ancora in corso, l'applicazione della tariffa in vigore al momento in cui si è verificato il presupposto per la relativa applicabilità.

Cass. civ. n. 3691/2000

In tema di liquidazione del compenso al commissario liquidatore per l'opera prestata nella procedura di concordato preventivo, è illegittima la disapplicazione, operata dal giudice, dei criteri di cui all'art. 5, primo comma, del D.M. n. 570 del 1992, il quale, escludendo la liquidazione forfettaria, dispone che al commissario spettino i compensi determinati in misura percentuale all'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario, non potendosi, in contrario, utilmente invocare la decisione delle sezioni unite n. 4670 del 1997, la quale ha ritenuto legittima la disapplicazione di detto D.M. con riferimento alla sola previsione del «raddoppio del compenso» — ulteriore compenso per l'opera prestata nella fase successiva alla omologazione del concordato — per il trattamento ingiustificatamente più favorevole rispetto a quello previsto per i curatori fallimentari.

Cass. civ. n. 4800/1998

Nella procedura di concordato preventivo il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa sotto la direzione del giudice delegato e sotto la vigilanza del commissario giudiziale. Quest'ultimo non rappresenta il debitore ma esercita funzioni di mero controllo e di consulenza quale ausiliario del giudice, vigilando sull'esecuzione del concordato, e — pertanto — né prima né dopo l'omologazione svolge funzioni attive di gestione, con la conseguenza che egli né deve, né può presentare al giudice il conto della gestione, così come invece la legge richiede per il curatore fallimentare. Ne consegue che il rinvio dell'art. 165 della legge fallimentare all'art. 38 della stessa legge (che impone al curatore di rendere il conto della gestione ai sensi dell'art. 116) non possa essere inteso in senso assoluto, ma vada circoscritto nei limiti consentiti dalla specifica disciplina della procedura di concordato preventivo e dalle differenti funzioni che il commissario giudiziale svolge rispetto al curatore.

Cass. civ. n. 4670/1997

Il sindacato del giudice ordinario sull'atto amministrativo, ai soli fini della sua disapplicazione al caso concreto, non è limitato alla mera violazione di legge, ma si estende anche all'accertamento del vizio di eccesso di potere, non comportando tale controllo l'esame delle ragioni di opportunità e di merito (rientranti nei poteri della P.A., incensurabili da parte dell'A.G.O.), bensì l'accertamento circa il rispetto di quei criteri generali ed astratti che debbono presiedere all'esercizio dei poteri peculiari della P.A. Pertanto, l'atto amministrativo può essere legittimamente disapplicato dal giudice ordinario per dedotta violazione dell'art. 3 Cost., che, costituendo un principio generale di diritto condizionante l'intero ordinamento nella sua obiettiva struttura ed esprimendo un generale canone di coerenza dell'ordinamento normativo, individua proprio l'eccesso di potere dell'organo amministrativo, il quale, se non si uniforma a tale principio, finisce per eccedere i limiti della propria compentenza (nella specie, la S.C., sulla stregua dell'enunciato principio, ha confermato il provvedimento del giudice del merito che aveva disapplicato la norma regolamentare di cui al D.M. n. 570 del 1992, sulla liquidazione del compenso al commissario giudiziale alla procedura di concordato preventivo, ritenendolo posto in violazione dell'art. 3 Cost.).

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!