Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 164 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Decreti del giudice delegato

Dispositivo dell'art. 164 Legge fallimentare

I decreti del giudice delegato sono soggetti a reclamo a norma dell'articolo 26 (1).

Note

(1) Articolo così sostituito con d.lgs. 169/2007.

Massime relative all'art. 164 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 7953/2010

In tema di concordato preventivo, il P.M. non è legittimato a proporre reclamo, ai sensi degli artt. 26 e 164 della legge fall., avverso il decreto di liquidazione delle competenze professionali spettanti ai difensori del liquidatore e della procedura per l'attività prestata nel giudizio di risoluzione del concordato, non essendo detta legittimazione ricollegabile né al suo intervento nella procedura, il quale, pur essendo previsto dall'art. 162 della legge fall. a garanzia dell'interesse generale al corretto ingresso e svolgimento della procedura esdebitatoria, non costituisce espressione di un potere d'azione, tale da abilitarlo all'impugnazione ai sensi degli artt. 70, primo comma, n. 1 e 72, primo comma, c.p.c., né all'art. 740 c.p.c., non trattandosi di decreto emesso all'esito di un procedimento camerale nel quale sia richiesto il suo parere, né infine all'art. 11, quinto comma, della legge n. 319 del 1980, non essendo la funzione del difensore equiparabile a quella degli ausiliari del giudice.

Cass. civ. n. 10638/2004

In tema di amministrazione controllata, i decreti di ammissione al voto o di esclusione dal voto, emessi dal giudice delegato all'udienza di adunanza dei creditori, sono immediatamente reclamabili al tribunale, ex artt. 188, ultimo comma, e 26 legge fall., per il rinvio operato dall'art. 188 all'art. 164 e da questo all'art. 26, nel termine di dieci giorni dalla loro comunicazione.

Cass. civ. n. 8278/2002

È impugnabile per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., il provvedimento con il quale, nella procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, il Tribunale, revocando la sospensione della vendita disposta dal G.D., aggiudichi i beni posti in vendita ed ordini all'aggiudicatario il versamento del prezzo. La legittimazione all'impugnazione spetta all'imprenditore concordatario, in considerazione del diritto degli interessati alla realizzazione del migliore risultato possibile nella liquidazione dell'attivo.

Cass. civ. n. 805/2001

È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione proposto, ex art. 111 Cost., avverso i provvedimenti del giudice delegato alla procedura di concordato preventivo che impartiscano direttive generali per una corretta gestione della procedura stessa nella sua fase liquidatoria indicando i criteri da adottare nella graduazione dei crediti in sede di ripartizione, dovendosi, avverso tali atti, esperire il rimedio del reclamo ex artt. 26 e 164 l. fall. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha, così, dichiarato inammissibile il ricorso avverso un provvedimento del G.D. che aveva qualificato nullo un accordo transattivo, intervenuto in sede di omologazione del concordato tra uno dei creditori ed il debitore, avente ad oggetto il riconoscimento, in favore del primo, di un privilegio convenzionale, ed aveva, conseguentemente, disposto che il liquidatore giudiziale procedesse alla ripartizione dell'attivo ritenendo l'accordo stesso tamquam non esset, sulla base dell'assunto che, all'autonomia privata, è del tutto preclusa la facoltà di costituire privilegi non previsti dalla legge, ovvero di ampliarne l'efficacia e l'estensione).

Cass. civ. n. 10693/2000

In tema di concordato preventivo, in assenza di disposizioni, nella sentenza di omologazione dello stesso, con riguardo alle forme di liquidazione dei beni ceduti, è assicurata al liquidatore la scelta discrezionale, nei limiti degli indirizzi forniti dal giudice delegato, delle modalità di vendita ritenute più idonee al conseguimento del miglior realizzo nell'interesse della massa concorsuale, al di fuori delle rigorose procedimentalizzazioni che la legge fallimentare contempla, invece, per le liquidazioni immobiliari nel fallimento (vendita con incanto, e, solo nella ipotesi in cui sia ritenuta più vantaggiosa dal giudice delegato e riceva il consenso dei creditori concorrenti, vendita senza incanto). Ne consegue che, ove il giudice delegato, dopo aver fissato il prezzo base del lotto e le modalità dell'offerta, all'esito di due tentativi infruttuosi di acquisire offerte plurime, abbia fissato una nuova data, indicando il prezzo dell'ultimo esperimento come dato di riferimento, e, ricevuta l'offerta, abbia autorizzato il liquidatore ad alienare il complesso immobiliare, discostandosi dalle forme previste per la vendita senza incanto, e palesando l'intenzione di indirizzare l'attività del liquidatore verso forme atipiche di trattativa privata, il suo provvedimento non ha il valore di un'aggiudicazione, che legittimi, come tale, l'aspettativa dell'offerente alla emanazione di un decreto traslativo della proprietà del bene, ma ha una mera funzione autorizzatoria, con effetti endoprocedimentali, e non quoad validitatem. Pertanto, mancando il diritto al trasferimento dell'immobile, il provvedimento del tribunale confermativo di quello del giudice delegato è privo di contenuto decisorio e non ha carattere definitivo, non incidendo su posizioni di diritto sostanziale, ed, inscrivendosi nelle funzioni tutorie ed integrative dei poteri negoziali del liquidatore, nella fase esecutiva del concordato, con carattere meramente ordinatorio e senza alcuna idoneità a risolvere controversie, non è impugnabile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

Cass. civ. n. 1346/1992

Nel procedimento di concordato preventivo i provvedimenti del giudice delegato, emessi ai sensi dell'art. 164, comma 1, legge fallimentare, e soggetti al reclamo davanti al tribunale ai sensi dell'art. 26 della stessa legge, hanno natura e contenuto non di ordini vincolanti per il destinatario ma di autorizzazioni con cui viene rimosso un ostacolo all'esercizio di un diritto; l'interessato, una volta chiesta ed ottenuta l'autorizzazione, non è obbligato a porre in essere l'atto autorizzato, ben potendo decidere, in base ad un diverso apprezzamento dei propri interessi, di non esercitare il diritto. (Sulla base di tale principio è stata confermata la sentenza dei giudici di merito secondo cui il liquidatore, dopo aver ottenuto dal giudice delegato l'autorizzazione ad attuare il licenziamento con efficacia immediata dei dipendenti dell'azienda attribuendo loro un'indennità sostitutiva di preavviso in misura superiore a quella contrattualmente dovuta, non era tenuto a porre in essere tale provvedimento e poteva legittimamente risolvere i rapporti di lavoro in un momento successivo con la corresponsione dell'indennità di preavviso prevista dal contratto collettivo).

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!