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Articolo 163 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Ammissione alla procedura e proposte concorrenti

Dispositivo dell'art. 163 Legge fallimentare

(1) Il tribunale, ove non abbia provveduto a norma dell'articolo 162, commi primo e secondo, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo; ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale provvede analogamente previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi (2).

Con il provvedimento di cui al primo comma, il tribunale:

  1. 1) delega un giudice alla procedura di concordato;
  2. 2) ordina la convocazione dei creditori non oltre centoventi giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori;
  3. 2-bis) in relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, può stabilire che l'adunanza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi;
  4. 3) nomina il commissario giudiziale osservate le disposizioni degli articoli 28 e 29;
  5. 4) stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma (3) pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese (4), che sia determinata dal giudice. Su proposta del commissario giudiziale, il giudice delegato può disporre che le somme riscosse vengano investite secondo quanto previsto dall'articolo 34, primo comma;
  6. 4-bis) ordina al ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie.

Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il commissario giudiziale provvede a norma dell'articolo 173, primo comma (5).

Uno o più creditori che, anche per effetto di acquisti successivi alla presentazione della domanda di cui all'articolo 161, rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata ai sensi dell'articolo 161, secondo comma, lettera a), possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori. Ai fini del computo della percentuale del dieci per cento, non si considerano i crediti della società che controlla la società debitrice, delle società da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo. La relazione di cui al comma terzo dell'articolo 161 può essere limitata alla fattibilità del piano per gli aspetti che non siano già oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e può essere omessa qualora non ve ne siano.

Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all’articolo 161, terzo comma, il professionista attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il quaranta per cento dell’ammontare dei crediti chirografari o, nel caso di concordato con continuità aziendale di cui all’articolo 186-bis, di almeno il trenta per cento dell’ammontare dei crediti chirografari. La proposta può prevedere l'intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di società per azioni o a responsabilità limitata, può prevedere un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto d'opzione.

I creditori che presentano una proposta di concordato concorrente hanno diritto di voto sulla medesima solo se collocati in una autonoma classe.

Qualora la proposta concorrente preveda diverse classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori ai sensi del secondo comma dell'articolo 171, deve essere sottoposta al giudizio del tribunale che verifica la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.

Note

(1) Articolo così sostituito con D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, successivamente modificato dal decreto correttivo 169/2007, da ultimo modificato dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.
(2) Comma così modificato dal decreto correttivo del 2007.
(3) Vi sono diverse opinioni in dottrina: per alcuni il deposito della somma costituisce un onere per il debitore e una condizione di procedibilità per il tribunale; per altri, il fatto che il debitore abbia la disponibilità della somma è una condizione di apertura del processo, mentre il materiale deposito costituisce la condizione per la pubblicazione del decreto di ammissione.
(4) La novella del 2005 imponeva il deposito della somma integrale ipotizzabile per l'intera procedura, mentre il decreto correttivo del 2007 ha reso la norma più favorevole al debitore, diminuendo la percentuale della somma da depositare.
(5) Anche l'ultimo comma è stato ritoccato dal d.lgs. 169/2007.

Rel. ill. riforma fall. 2007

(Relazione Illustrativa al decreto legislativo 12 Settembre 2007, n. 169)

12 L’articolo 12 del decreto legislativo reca modifiche al Titolo III, Capo I, della legge fallimentare.
Il comma 4 reca modifiche all’articolo 163 del r.d.
Il primo comma dell’articolo 163 ha subito le modificazioni necessarie a coordinarne il contenuto con il novellato art. 162.
L’attuale secondo comma dell’art. 162 prevede, inoltre, l’obbligo di depositare, in un termine brevissimo (quindici giorni dall’emissione del decreto di ammissione) una somma liquida corrispondente a quanto necessario a coprire le spese dell’intera procedura.
Trattandosi di somme che possono essere, in procedure di valore elevato, anche ingenti, al fine di rimuovere un possibile ostacolo all’accesso alla procedura concordataria l’obbligo di deposito è stato limitato al 50% delle spese, con facoltà per il giudice di ridurlo ulteriormente sino al 20%. Attraverso il richiamo all’articolo 34, primo comma del r.d., si consente che le somme riscosse siano investite in strumenti finanziari.

Massime relative all'art. 163 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 20667/2012

In tema di concordato preventivo, il termine fissato dal tribunale, ai sensi dell'art. 163 legge fall., per il deposito della somma che si presume necessaria per l'intera procedura ha carattere perentorio, atteso che la prosecuzione di quest'ultima richiede la piena disponibilità, da parte del commissario, dell'importo a tal fine destinato e questa esigenza può essere soddisfatta soltanto con la preventiva costituzione del fondo nel rispetto del predetto termine, da considerarsi quindi improrogabile, con conseguente inefficacia del deposito tardivamente effettuato.

Cass. civ. n. 5315/2011

In tema di concordato preventivo, il provvedimento con cui il giudice delegato, nella fase anteriore all'omologazione, ha disposto il versamento a mani del commissario giudiziale della somma apportata da un terzo, secondo la previsione di pagamento di cui alla proposta e sotto condizione dell'omologa stessa, non statuisce su diritti soggettivi e non ha portata decisoria, poichè tutti gli atti di questa prima fase hanno di regola valore funzionale alle pronunce definitive di rigetto od omologa, proprie della fase successiva; ne consegue che avverso tale provvedimento - nella specie, poi, confermato dal tribunale in sede di reclamo ex art. 26 legge fallim. - non è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..

Cass. civ. n. 3586/2011

In tema di concordato preventivo, il controllo del tribunale nella fase di ammissibilità della proposta, ai sensi degli artt. 162 e 163 legge fall., ha per oggetto solo la completezza e la regolarità della documentazione allegata alla domanda, senza che possa essere svolta una valutazione relativa all'adeguatezza sotto il profilo del merito; ne consegue che, quanto all'attestazione del professionista circa la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, il giudice si deve limitare al riscontro di quegli elementi necessari a far sì che detta relazione - inquadrabile nel tipo effettivo richiesto dal legislatore, dunque aggiornata e con la motivazione delle verifiche effettuate, della metodologia e dei criteri seguiti - possa corrispondere alla funzione, che le è propria, di fornire elementi di valutazione per i creditori, dovendo il giudice astenersi da un'indagine di merito, in quanto riservata alla fase successiva ed in particolare ai compiti del commissario giudiziale; né ad uno scopo diverso assolve l'eventuale termine concesso al debitore dal tribunale, ex art. 162, comma 1, legge fall., al fine della integrazione del piano e della produzione di nuovi documenti, essendo tale possibilità diretta a soddisfarne maggiormente la completezza informativa al fine di assicurare il consenso informato dei creditori.

Cass. civ. n. 21860/2010

In tema di concordato preventivo, nel regime conseguente all'entrata in vigore del d.l.vo n.169 del 2007 che è caratterizzato da una prevalente natura contrattuale, e dal decisivo rilievo della volontà dei creditori e del loro consenso informato, il controllo del tribunale nella fase di ammissibilità della proposta, ai sensi degli artt. 162 e 163 legge fall., ha per oggetto solo la completezza e la regolarità della documentazione allegata alla domanda, senza che possa essere svolta una valutazione relativa all'adeguatezza sotto il profilo del merito; ne consegue che, quanto all'attestazione del professionista circa la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, il giudice si deve limitare al riscontro di quegli elementi necessari a far sì che detta relazione - inquadrabile nel tipo effettivo richiesto dal legislatore, dunque aggiornata e con la motivazione delle verifiche effettuate, della metodologia e dei criteri seguiti - possa corrispondere alla funzione, che le è propria, di fornire elementi di valutazione per i creditori, dovendo il giudice astenersi da un'indagine di merito, in quanto riservata, da un lato, alla fase successiva ed ai compiti del commissario giudiziale e, dall'altro, ai poteri di cui è investito lo stesso tribunale, nella fase dell'omologazione, in presenza di un'opposizione, alle condizioni di cui all'art. 180 legge fall.. (Principio affermato dalla S.C. in sede di cassazione, con rinvio, del decreto con cui il tribunale aveva "rigettato" la domanda di ammissione alla procedura di concordato, in realtà pronunciandone l'inammissibilità, con valutazioni sul merito della fattibilità del piano concordatario e con modalità decisorie, dalle quali è conseguita l'ammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost.).

Cass. civ. n. 22927/2009

In tema di concordato preventivo, nel regime conseguente all'entrata in vigore del D.L.vo n. 5 del 2006 ed anteriore alle modifiche introdotte dal D.L.vo n. 169 del 2007, il controllo del tribunale, ai sensi dell'art. 163 della legge fall., ha per oggetto la completezza e la regolarità della documentazione, senza che possa valutarne l'adeguatezza sotto il profilo del merito; ne consegue che, quanto all'attestazione del professionista circa la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, il giudice si deve limitare al riscontro di quegli elementi necessari a far sì che detta relazione possa corrispondere alla funzione, che le è propria, di fornire elementi di valutazione per i creditori.

Cass. civ. n. 18236/2009

In tema di concordato preventivo, quando il debitore non esegue il deposito delle somme necessarie allo svolgimento della procedura, ai sensi dell'art. 163, terzo comma, della legge fall. (nel testo, "ratione temporis" vigente, conseguente alle modifiche di cui al D.L.vo n. 5 del 2006 ed anteriore all'ulteriore novella di cui al D.L.vo n. 169 del 2007), non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento d'ufficio, istituto la cui abrogazione è stata disposta, in via generale e con norma programmatica, dal citato D.L.vo n. 5 del 2006, che, modificando l'art. 6 della legge fall., ha tacitamente abrogato, per incompatibilità, le disposizioni di cui agli artt.162 e 163 della legge fall. (Nell'affermare detto principio, la S.C. ha anche negato che, nel predetto regime intermedio, la relazione del commissario giudiziale, che nella specie dava atto dell'omesso versamento del fondo spese da parte del debitore ammesso al concordato, potesse fungere da rituale istanza di fallimento dell'imprenditore, trattandosi di soggetto non legittimato).

Cass. civ. n. 5054/2001

La consecuzione della procedura di concordato preventivo a quella di amministrazione controllata, per la quale sia stata depositata la somma prescritta, ai sensi dell'art. 188, n. 4, L. fall., non fa venir meno la necessità dell'imposizione al debitore istante del secondo beneficio del deposito relativo, ai sensi dell'art. 163, n. 4, medesima legge, perché sono procedure distinte, ciascuna delle quali dà luogo a spese proprie, salva la possibilità, chiusa la prima procedura, di utilizzare l'eventuale residuo attivo per la seconda.

Cass. civ. n. 6067/1995

Il decreto non soggetto a reclamo con il quale il tribunale, a norma dell'art. 163 legge fall., dichiara aperta la procedura di concordato preventivo non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. trattandosi di un provvedimento privo del carattere di definitività, alla stregua della sua funzione meramente delibatoria delle condizioni di ammissibilità di detto concordato, le quali restano riesaminabili, senza alcuna preclusione e senza alcun pregiudizio giuridicamente rilevante sulle posizioni soggettive degli interessati, in sede di sentenza di omologazione del concordato,ovvero in sede fallimentare.

Cass. civ. n. 2747/1993

Il decreto per il quale il tribunale, a norma dell'art. 163 legge fallimentare, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo, ove l'ammissione alla procedura sia disposta nei confronti di una società di fatto e dei soci in proprio, è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., da quello dei soci che non abbia sottoscritto la domanda di concordato e che contesti la sua partecipazione alla suddetta società di fatto, trattandosi di provvedimento idoneo a determinare una lesione definitiva ed irreversibile dei diritti soggettivi, sia patrimoniali che personali, del ricorrente.

Cass. civ. n. 505/1991

Il decreto con il quale il tribunale dichiara aperta la procedura di concordato preventivo ex art. 163 l. fall. ha funzione e portata meramente delibative, in quanto lo stesso tribunale deve, in occasione della successiva sentenza di omologazione, procedere all'accertamento della sussistenza delle condizioni di ammissibilità del concordato stesso. Pertanto, l'implicito riconoscimento, contenuto nel decreto, della competenza del tribunale in ordine alla procedura introdotta non preclude il riesame, in sede di omologazione, del punto relativo alla sussistenza di questo presupposto processuale, né l'emissione di una pronuncia declinatoria della competenza medesima.

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