Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 5315 del 4 marzo 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di concordato preventivo, il provvedimento con cui il giudice delegato, nella fase anteriore all'omologazione, ha disposto il versamento a mani del commissario giudiziale della somma apportata da un terzo, secondo la previsione di pagamento di cui alla proposta e sotto condizione dell'omologa stessa, non statuisce su diritti soggettivi e non ha portata decisoria, poichč tutti gli atti di questa prima fase hanno di regola valore funzionale alle pronunce definitive di rigetto od omologa, proprie della fase successiva; ne consegue che avverso tale provvedimento - nella specie, poi, confermato dal tribunale in sede di reclamo ex art. 26 legge fallim. - non č ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.