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Articolo 116 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Rendiconto del curatore

Dispositivo dell'art. 116 Legge fallimentare

(1) Compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, nonché in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il curatore presenta al giudice delegato l'esposizione analitica delle operazioni contabili e della attività di gestione della procedura.

Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza che non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori (2).

Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza il curatore dà immediata comunicazione ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione [98], ai creditori in prededuzione non soddisfatti, con posta elettronica certificata, inviando loro copia del rendiconto ed avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza con le modalità di cui all'articolo 93, secondo comma. Al fallito, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, il rendiconto e la data dell'udienza sono comunicati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (2).

Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto con decreto; altrimenti, fissa l'udienza innanzi al collegio che provvede in camera di consiglio (3).

Note

(1) Articolo così sostituito con d.lgs. 5/2006.
(2) Comma così sostituito con D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221.
(3) Solo se vi sono contestazioni sul rendiconto la causa viene rimessa dal giudice delegato al collegio, davanti al quale si svolgerà un giudizio ai sensi degli artt. 263 ss. del codice di procedura civile.

Ratio Legis

L'obbligo di rendiconto si rende necessario per l'esame dell'operato del curatore, i cui doveri si sono moltiplicati a seguito della riforma del 2006-07, al fine di valutarne la correttezza e la regolarità.

Massime relative all'art. 116 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 21653/2010

Il giudizio di approvazione del rendiconto presentato dal curatore ha ad oggetto, ai sensi dell'art. 116 legge fall., la verifica contabile e l'effettivo controllo di gestione, cioè la valutazione della correttezza dell'operato del curatore, della sua corrispondenza a precetti legali e ai canoni di diligenza professionale richiesta per l'esercizio della carica e degli esiti che ne sono conseguiti, la cui contestazione esige la deduzione e la dimostrazione dell'esistenza di pregiudizio almeno potenziale recato al patrimonio del fallito o agli interessi dei creditori, difettando altrimenti un interesse idoneo a giustificare l'impugnazione del conto stesso, mentre non occorre che già in tale giudizio sia fornita la prova del danno effettivamente concretizzatosi a seguito della dedotta "mala gestio"; le contestazioni rivolte a tale conto debbono a loro volta essere dotate di concretezza e specificità, non potendo consistere in un'enunciazione astratta delle attività cui il curatore si sarebbe dovuto attenere, ma piuttosto indicare puntualmente le vicende ed i comportamenti in relazione ai quali il soggetto legittimato imputa al curatore di essere venuto meno ai propri doveri, nonchè le conseguenze, anche solo potenzialmente dannose, che ne siano derivate, così da consentire la corretta individuazione della materia del contendere e l'efficace esplicazione del diritto di difesa del curatore cui gli addebiti siano rivolti.

Cass. civ. n. 18436/2010

In tema di giudizio di rendiconto del curatore, ai sensi dell'art. 116 legge fall. - nel testo, "ratione temporis" vigente, anteriore al d.l.vo n. 5 del 2006 - la contestazione svolta dal debitore avanti al giudice delegato preclude che questi possa dichiarare l'approvazione del rendiconto stesso, essendo necessario rimettere le parti ex art. 189 c.p.c. avanti al collegio, cui solo compete pronunciare in sede contenziosa; ne consegue che anche il termine entro cui proporre reclamo al collegio avverso il predetto decreto del giudice delegato, che ha indubbia natura decisoria - e lede il fondamentale diritto del fallito al giudizio da parte del giudice naturale precostituto per legge, ex art. 25 Cost. - non è di tre giorni, bensì di dieci giorni, come previsto dall'art. 26 legge fall. per i provvedimenti ordinatori. (Principio affermato dalla S.C. in sede di cassazione senza rinvio, sia del provvedimento del giudice delegato, sia dell'ordinanza con cui il collegio aveva erroneamente dichiarato inammissibile il reclamo, perchè tardivo).

Cass. civ. n. 16019/2008

Il giudizio di approvazione del rendiconto presentato dal curatore ha ad oggetto, oltre alla verifica contabile (per assicurare la necessaria continuità, nei casi in cui la gestione è destinata a proseguire, come nella specie, essendo stato il curatore revocato dalla carica ), anche l'effettivo controllo di gestione, cioè la valutazione della correttezza dell'operato del curatore, della sua corrispondenza a precetti legali e ai canoni di diligenza professionale richiesta per l'esercizio della carica e degli esiti che ne sono conseguiti, la cui contestazione esige la deduzione e la dimostrazione dell'esistenza di pregiudizio almeno potenziale recato al patrimonio del fallito o agli interessi dei creditori, difettando altrimenti un interesse idoneo a giustificare l'impugnazione del conto stesso, mentre non occorre che già in tale giudizio sia fornita la prova del danno effettivamente concretizzatosi a seguito della mala gestio del curatore.

Cass. civ. n. 4086/2005

L'amministratore della società fallita è legittimato come qualsiasi interessato a presentare osservazioni all'udienza fissata per l'esame del rendiconto del curatore fallimentare, mentre non è legittimato a proporre contestazioni, in quanto, ai sensi dell'art. 116 della legge fallimentare, legittimati a presentare contestazioni che, ove non risolte amichevolmente, possono dar luogo ad un giudizio ordinario, sono soltanto i creditori ammessi al passivo e il fallito, non rilevando che l'amministratore sia stato avvisato dell'udienza con comunicazione a lui diretta e spedita al suo domicilio.

Cass. civ. n. 22472/2004

In caso di sostituzione del curatore nel corso della procedura fallimentare, il curatore subentrato è legittimato a contestare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 116 legge fallim., il conto presentato dal curatore cessato, giacché egli agisce — così come nel correlato giudizio di responsabilità, che può introdurre ai sensi dell'art. 38 legge cit. nell'interesse dell'intera massa concorsuale, comprensiva non solo dei creditori concorrenti, ma anche di quelli non ancora insinuati al passivo e che pertanto non hanno acquisito il titolo a contestare il conto.

Cass. civ. n. 11286/2001

Poiché il rendiconto del curatore fallimentare, che rappresenta l'ultimo e più rilevante atto prima della ripartizione finale, deve contenere anche l'indicazione dei crediti di massa soddisfatti ovvero dei relativi accantonamenti, la comunicazione, prevista dall'art. 116 comma terzo della legge fall., deve essere inviata non solo ai creditori ammessi al passivo ma anche ai titolari dei crediti anzidetti, per l'evidente loro interesse ad interloquire nella fase successiva del riparto, con la conseguenza il creditore di massa che si sia trovato nell'impossibilità di presentare le proprie osservazioni, per non aver ricevuto suddetta comunicazione, può far valere nell'ambito della procedura tale violazione con i conseguenti effetti sulla ripartizione eventualmente già effettuata.

Cass. civ. n. 1500/2001

Qualora la sussistenza e la prededucibilità di un credito nei confronti della massa vengano disconosciute dal giudice delegato con decreto ex art. 111 legge fallimentare, il preteso creditore, per ottenere il riconoscimento dei propri diritti, deve chiedere l'insinuazione del vantato credito allo stato passivo secondo le regole ordinarie, sottoponendo la propria pretesa alla verifica endofallimentare; in mancanza, non può dolersi della mancata comunicazione del rendiconto del curatore, che è dovuto, ai sensi dell'art. 116 legge fallimentare, soltanto a chi risulti creditore in esito alla procedura di verificazione.

Cass. civ. n. 5435/1995

In tema di rendiconto del curatore del fallimento, non è ricorribile per cassazione, ex art. 111 Cost., l'ordinanza del tribunale fallimentare che abbia dichiarato inammissibile il reclamo contro il provvedimento con cui il giudice delegato — in presenza di osservazioni del nuovo curatore sul rendiconto presentato dal curatore revocato — non abbia approvato il conto ed abbia fissato l'udienza davanti al collegio, a norma dell'art. 116, ultimo comma, legge fallimentare e dell'art. 189 c.p.c., atteso che tale provvedimento ha solo natura ordinatoria, essendo destinato a regolare lo svolgimento del processo in vista della (futura) decisione.

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