Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5435 del 17 maggio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di rendiconto del curatore del fallimento, non č ricorribile per cassazione, ex art. 111 Cost., l'ordinanza del tribunale fallimentare che abbia dichiarato inammissibile il reclamo contro il provvedimento con cui il giudice delegato — in presenza di osservazioni del nuovo curatore sul rendiconto presentato dal curatore revocato — non abbia approvato il conto ed abbia fissato l'udienza davanti al collegio, a norma dell'art. 116, ultimo comma, legge fallimentare e dell'art. 189 c.p.c., atteso che tale provvedimento ha solo natura ordinatoria, essendo destinato a regolare lo svolgimento del processo in vista della (futura) decisione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.