Cassazione civile Sez. I sentenza n. 16019 del 13 giugno 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudizio di approvazione del rendiconto presentato dal curatore ha ad oggetto, oltre alla verifica contabile (per assicurare la necessaria continuitā, nei casi in cui la gestione č destinata a proseguire, come nella specie, essendo stato il curatore revocato dalla carica ), anche l'effettivo controllo di gestione, cioč la valutazione della correttezza dell'operato del curatore, della sua corrispondenza a precetti legali e ai canoni di diligenza professionale richiesta per l'esercizio della carica e degli esiti che ne sono conseguiti, la cui contestazione esige la deduzione e la dimostrazione dell'esistenza di pregiudizio almeno potenziale recato al patrimonio del fallito o agli interessi dei creditori, difettando altrimenti un interesse idoneo a giustificare l'impugnazione del conto stesso, mentre non occorre che giā in tale giudizio sia fornita la prova del danno effettivamente concretizzatosi a seguito della mala gestio del curatore.

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