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Articolo 100 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Impugnazione dei crediti ammessi

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 100 Legge fallimentare

Articolo abrogato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

[Entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria ciascun creditore può impugnare i crediti ammessi, con ricorso al giudice delegato.

Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui le parti e il curatore devono comparire davanti a lui, nonché il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto al curatore ed ai creditori i cui crediti vengano impugnati. Le parti si costituiscono a norma dell'art. 98, terzo comma.

Se all'udienza le parti non raggiungono l'accordo, il giudice dispone con ordinanza non impugnabile che in caso di ripartizione siano accantonate le quote spettanti ai creditori contestati.

Per l'istruzione e la decisione delle impugnazioni si applicano le disposizioni dell'articolo precedente e il giudizio deve essere riunito a quello sulle opposizioni.]

Massime relative all'art. 100 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 5095/2012

Non sono impugnabili dal fallito, con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., i provvedimenti adottati dal giudice delegato nel subprocedimento di formazione dello stato passivo, non solo perchè privi di definitività, ma anche per l'espressa previsione dell'art. 100 legge fall., che delinea il procedimento di verifica dei crediti come interno alla procedura concorsuale, con efficacia endofallimentare dei provvedimenti conseguenti; inoltre, il difetto di legittimazione è desumibile anche dall'art. 43 legge fall., che prevede, in relazione ai rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento, la legittimazione esclusiva del curatore.

Cass. civ. n. 25548/2010

In tema di accertamento dello stato passivo nel fallimento, il creditore ammesso al passivo - tempestivamente o in sede di insinuazione tardiva (come nella specie avvenuto) - è legittimato ad impugnare gli altri crediti ammessi; tuttavia in sede di impugnazione, ai sensi dell'art.100 legge fall. (nel testo "ratione temporis" vigente), non possono essere sollevate, nei suoi confronti, eccezioni che sarebbero dovute essere proposte in sede di verificazione, essendosi formato, sul credito già ammesso, il giudicato endofallimentare. Ne consegue che, in caso di rigetto dell'impugnazione di credito ammesso tardivamente, la regolazione delle spese di tale giudizio segue il criterio della soccombenza, non potendo, come nella specie, trovare compensazione a motivo della tardività dell'insinuazione del credito.

Cass. civ. n. 20048/2010

Nel giudizio d'impugnazione dei crediti ammessi al passivo fallimentare a norma dell'art. 101 legge fall., la legittimazione è attribuita a ciascun creditore e non anche al curatore, così come è previsto anche dall'art. 100 legge fall., trattandosi, come in quest'ultima disposizione (entrambe nel testo vigente prima del d.l.vo 9 gennaio 2006, n. 5), di procedimenti attraverso cui si fanno valere nel fallimento diritti suscettibili di essere insinuati al passivo. Deve, pertanto, escludersi che le funzioni del curatore, di tutela della massa fallimentare, si sostanzino in poteri di valutazione a tal punto autonomi da legittimarne la contrapposizione, anche in termini di impugnazione dei relativi provvedimenti, alle valutazioni che degli interessi della massa esprimano gli organi - il giudice delegato e il tribunale - ai quali quella tutela è rimessa e, di conseguenza, egli è carente d'interesse ad impugnare un provvedimento del giudice delegato o del tribunale quando dallo stesso provvedimento non risulti pregiudicato un suo interesse personale.

Cass. civ. n. 22629/2006

In ipotesi di fallimento di una società di persone e dei soci illimitatamente responsabili (art. 147 legge fall.), il curatore del fallimento sociale non ha legittimazione processuale nelle controversie coinvolgenti la massa attiva personale del fallimento del socio che abbia ad oggetto diritti che già spettavano al fallito. Tale legittimazione deve, viceversa, essere riconosciuta nel caso di azione revocatoria contro atti di disposizione del socio, trattandosi di azioni che incrementano le masse attive dei diversi fallimenti, in relazione alle quali il curatore agisce in rappresentanza di tutti i creditori.

Cass. civ. n. 19397/2004

In tema di procedimento di impugnazione di crediti ammessi al passivo fallimentare, la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 100 legge fall. (a mente del quale, per l'istruzione e la decisione delle impugnazioni si applicano le disposizioni dell'art. precedente e il giudizio deve essere riunito a quello sulle opposizioni) pone un rinvio che non è lecito limitare ad alcuni soltanto dei commi del precedente art. 99, atteso che il titolo della norma (“istruzione dell'opposizione e sentenza relativa”) è sostanzialmente equivalente alla dizione «istruzione e decisione» ed è quindi logico arguirne che le due dizioni abbiano identica portata; ne consegue che anche l'appello, proposto avverso la sentenza di rigetto dell'impugnazione ex art. 100, è soggetto al termine ridotto di quindici giorni previsto dal comma quinto del precedente articolo.

Cass. civ. n. 6172/2003

Nel procedimento di impugnazione del credito ammesso al passivo fallimentare (art. 100 L. fall.), il curatore è considerato ope legis contraddittore necessario, dovendo essere chiamato in giudizio — al pari del creditore ammesso il cui credito risulti contestato — onde assumere la qualità di parte processuale che, per quanto non legittimata all'impugnazione ex art. 100 cit., attesane la qualità di organo di collaborazione del giudice nella fase della verifica dei crediti, una volta entrata a far parte del procedimento impugnatorio assume e conserva tutte le facoltà delle altre parti (eccetto il diritto di azione, in primo grado e nei gradi successivi), sì da essere legittimato a svolgere attività, iniziative e conclusioni pertinenti al thema decidendum.

Cass. civ. n. 3363/2000

Il creditore che vede il suo credito ammesso come chirografo in sede di verificazione dello stato passivo, senza alcuna specifica connotazione che comporti la cosiddetta postergazione, è posto sullo stesso piano degli altri creditori chirografari ed in sede di riparto non potrà che concorrere con questi nella distribuzione dell'attivo residuato al pagamento delle spese e dei crediti di cui ai nn. 1) e 2) dell'art. 111 L. fall. La postergazione costituisce una connotazione del credito, che va accertata in sede di verifica dello stato passivo ed opposta con il ricorso di cui all'art. 100 L. fall. (Nella fattispecie i ricorrenti invocavano l'applicazione al fallimento della norma di cui all'art. 2282 c.c., prevista in tema di liquidazione delle società).

Cass. civ. n. 11948/1998

In tema di impugnazione di crediti ex art. 100 della legge fallimentare, il principio secondo il quale non spetta al creditore già ammesso l'assunzione di un ruolo di iniziativa nel giudizio di impugnazione, onde fornire nuovamente la prova del suo credito, spettando, per converso, al creditore procedente ex art. 100 l'onere di dar prova dei motivi dell'impugnazione, va interpretato nel senso che al creditore opponente è, purtuttavia, riconosciuta la facoltà di utilizzare qualsiasi elemento di conoscenza già acquisito nel precedente procedimento di formazione dello stato passivo, inclusi i «documenti giustificativi» presentati con la domanda di ammissione del credito impugnato, al fine di contestarne l'efficacia probatoria. (Nell'affermare il suindicato principio di diritto, la Suprema Corte ha confermato la sentenza dei giudici di merito che, nell'accogliere un'impugnazione proposta ex art. 100 L. fall., avevano ritenuto che i documenti giustificativi di un credito precedentemente ammesso in favore di uno dei creditori concorsuali attenessero, in realtà, ad un debito non della società fallita, bensì di altra società, il cui rappresentante legale era la stessa persona fisica della fallita).

Cass. civ. n. 195/1985

L'art. 100 della legge fallimentare, il quale, in applicazione del principio fissato dal precedente art. 43, circa la perdita della capacità processuale del fallito nelle cause relative a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, stabilisce che l'impugnazione dei crediti ammessi al passivo è proponibile da altri creditori, e non quindi dal fallito, manifestamente non si pone in contrasto, per tale esclusione, con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, tenuto conto che i provvedimenti resi in materia di ammissione di crediti al passivo spiegano effetti solo nell'ambito della procedura concorsuale, senza precludere al fallito ulteriori futuri controlli sulle pretese dei creditori, e che inoltre gli interessi del fallito stesso in detta procedura trovano adeguata difesa e tutela, oltre che nella sua facoltà di esporre le proprie ragioni nel corso della formazione e della verifica dello stato passivo (artt. 95 e 96 della citata legge), nella partecipazione del curatore al suddetto giudizio d'impugnazione, in qualità di parte necessaria.

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