Cassazione civile Sez. I sentenza n. 195 del 21 gennaio 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 100 della legge fallimentare, il quale, in applicazione del principio fissato dal precedente art. 43, circa la perdita della capacitą processuale del fallito nelle cause relative a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, stabilisce che l'impugnazione dei crediti ammessi al passivo č proponibile da altri creditori, e non quindi dal fallito, manifestamente non si pone in contrasto, per tale esclusione, con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, tenuto conto che i provvedimenti resi in materia di ammissione di crediti al passivo spiegano effetti solo nell'ambito della procedura concorsuale, senza precludere al fallito ulteriori futuri controlli sulle pretese dei creditori, e che inoltre gli interessi del fallito stesso in detta procedura trovano adeguata difesa e tutela, oltre che nella sua facoltą di esporre le proprie ragioni nel corso della formazione e della verifica dello stato passivo (artt. 95 e 96 della citata legge), nella partecipazione del curatore al suddetto giudizio d'impugnazione, in qualitą di parte necessaria.

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