Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11948 del 25 novembre 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di impugnazione di crediti ex art. 100 della legge fallimentare, il principio secondo il quale non spetta al creditore già ammesso l'assunzione di un ruolo di iniziativa nel giudizio di impugnazione, onde fornire nuovamente la prova del suo credito, spettando, per converso, al creditore procedente ex art. 100 l'onere di dar prova dei motivi dell'impugnazione, va interpretato nel senso che al creditore opponente è, purtuttavia, riconosciuta la facoltà di utilizzare qualsiasi elemento di conoscenza già acquisito nel precedente procedimento di formazione dello stato passivo, inclusi i «documenti giustificativi» presentati con la domanda di ammissione del credito impugnato, al fine di contestarne l'efficacia probatoria. (Nell'affermare il suindicato principio di diritto, la Suprema Corte ha confermato la sentenza dei giudici di merito che, nell'accogliere un'impugnazione proposta ex art. 100 L. fall., avevano ritenuto che i documenti giustificativi di un credito precedentemente ammesso in favore di uno dei creditori concorsuali attenessero, in realtà, ad un debito non della società fallita, bensì di altra società, il cui rappresentante legale era la stessa persona fisica della fallita).

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