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Articolo 142 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Esdebitazione

Dispositivo dell'art. 142 Legge fallimentare

(1) Il fallito persona fisica (2) è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti a condizione che:

  1. 1) abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
  2. 2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare (3) lo svolgimento della procedura;
  3. 3) non abbia violato le disposizioni di cui all'articolo 48;
  4. 4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;
  5. 5) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
  6. 6) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati, il tribunale sospende il procedimento fino all'esito di quello penale.

L'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte (4), i creditori concorsuali.

Restano esclusi dall'esdebitazione:

  1. a) gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa (5);
  2. b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale nonché le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti di coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso.

Note

(1) Articolo così sostituito con d.lgs. 5/2006.
Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto che "Le disposizioni di cui al Capo IX «della esdebitazione» del Titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, si applicano anche alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5".
La Corte Costituzionale con sentenza 25-27 febbraio 2008 n. 39 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli articoli 50 e 142 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel testo anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), in quanto stabiliscono che le incapacità personali derivanti al fallito dalla dichiarazione di fallimento perdurano oltre la chiusura della procedura concorsuale".
(2) La norma limita l'istituto dell'esdebitazione esclusivamente alle persone fisiche, che falliscono in numero minore rispetto alle persone giuridiche.
(3) La norma fa riferimento alla condotta con cui il fallito ostacola la procedura, facendola dilatare nei tempi in modo irragionevole. Ad esempio, ciò si verifica quando il fallito esperisce azioni giudiziali pretestuose.
(4) La giurisprudenza ritiene che la condizione sia soddisfatta anche se in sede di riparto solo alcune categorie di creditori non abbiano ricevuto nulla.
(5) La lettera è stata modificata dal decreto correttivo 169/2007, sostituendo alle parole "obbligazioni derivanti da rapporti non compresi nel fallimento ai sensi dell'art. 46" l'espressione "debiti derivanti da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa". L'effetto della novella è che si sono moltiplicati i casi di obbligazioni che non soggiaciono alla liberazione data dell'esdebitazione: si tratta di una norma che ora è più sfavorevole per il fallito.

Ratio Legis

L'esdebitazione è un istituto finalizzato ad agevolare l'imprenditore fallito nella ripresa della sua attività, consentendogli una liberazione dai debiti residuati dal fallimento. Naturalmente, per non cadere in situazioni di abuso, la legge prevede dei criteri molto rigorosi per consentire l'accesso a questo beneficio. Una parte degli studiosi ritiene comunque che si tratti di uno strumento eccessivamente premiale per il fallito.

Rel. ill. riforma fall. 2007

(Relazione Illustrativa al decreto legislativo 12 Settembre 2007, n. 169)

10 L’articolo 10 del decreto legislativo reca disposizioni correttive del Titolo II, Capo IX della legge fallimentare.
Il comma 1 modifica l’articolo 142, terzo comma, lettera a), del r.d. allo scopo di individuare più appropriatamente taluni debiti per i quali l’esdebitazione non è ragionevolmente giustificabile: sono quelli derivanti da rapporti "estranei all’esercizio dell’impresa", anziché da rapporti "non compresi nel fallimento ai sensi dell’articolo 46".

Massime relative all'art. 142 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 14594/2015

L'istituto dell'esdebitazione, previsto dagli artt. 142 e seguenti della legge fall., nel testo introdotto dal d.l.vo 9 gennaio 2006, n. 5 e modificato dal d.l.vo 12 settembre 2007, n. 169, trova applicazione, secondo quanto disposto dalla disciplina transitoria, anche alle procedure di fallimento aperte prima dell'entrata in vigore del d.l.vo n. 5 del 2006, purché ancora pendenti a quella data (16 luglio 2006), e, tra quest'ultime, a quelle chiuse alla data di entrata in vigore del d.l.vo n. 169 del 2007 (1° gennaio 2008), sempre che, in quest'ultimo caso, la relativa domanda sia presentata entro un anno dalla medesima data. La circostanza che l'esdebitazione non sia ammissibile per i fallimenti chiusi prima dell'entrata in vigore del d.l.vo n. 5 del 2006 non giustifica, peraltro, alcun dubbio di legittimità costituzionale della disciplina transitoria: né per contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto, come già statuito da Corte cost. nell'ordinanza 24 febbraio 2010, n. 61, l'applicabilità "ratione temporis" dell'istituto corrisponde ad una scelta non arbitraria del legislatore, costituendo il tempo un valido elemento di diversificazione tra le situazioni giuridiche; né per contrarietà alle norme antidiscriminatorie della CEDU, posto che, a seguito della sentenza della Corte cost. 27 febbraio 2008, n. 39, la chiusura del fallimento, seppur dichiarata con decreto anteriore al 16 luglio 2006, determina la cessazione delle generali incapacità personali derivanti al fallito dall'apertura del fallimento.

Cass. civ. n. 13542/2015

In tema d'IVA, va rimessa in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea la questione interpretativa se l'art. 4, paragrafo 3, del Trattato UE e gli artt. 2 e 22 della direttiva UE n. 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, debbano essere intesi come ostativi all'applicazione di una disposizione nazionale che preveda l'estinzione dei debiti nascenti dall'IVA in favore dei soggetti ammessi alla procedura di esdebitazione disciplinata dagli artt. 142 e 143 legge fall.

Cass. civ. n. 24214/2011

In tema di esdebitazione (istituto introdotto dal d.l.vo 9 gennaio 2006, n. 5), il beneficio della inesigibilità verso il fallito persona fisica dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti richiede, ai sensi dell'art. 142, comma secondo, legge fall., che vi sia stato il soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, dovendosi intendere realizzata tale condizione, in un'interpretazione costituzionalmente orientata e coerente con il "favor" per l'istituto già formulato dalla legge delegante (art. 1, comma 6, lett. a), n. 13 della legge 14 maggio 2005, n. 80), anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto, essendo invero sufficiente che, con i riparti almeno per una parte dei debiti esistenti, oggettivamente intesi, sia consentita al giudice del merito, secondo il suo prudente apprezzamento, una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto; una diversa conclusione, volta ad assicurare il pagamento parziale ma verso tutti i creditori, introdurrebbe invero una distinzione effettuale irragionevole tra fallimenti con creditori privilegiati di modesta entità ed altri e non terrebbe conto del fatto che il meccanismo esdebitatorio, pur derogando all'art. 2740 c.c., è già previsto nell'ordinamento concorsuale, all'esito del concordato preventivo (art. 184 legge fall.) e fallimentare (art. 135 legge fall.) e, nel fallimento, opera verso le società con la cancellazione dal registro delle imprese chiesta dal curatore (art. 118, secondo comma, legge fall.).

Cass. civ. n. 24395/2010

L'istituto dell'esdebitazione, previsto dagli artt. 142 a 144 della legge fall., nel testo novellato dal d.l.vo n. 5 del 2006 e dal d.l.vo n. 169 del 2007, trova applicazione, secondo quanto disposto dalla disciplina transitoria, quanto alle procedure aperte anteriormente all'entrata in vigore del d.l.vo n. 5 del 2006 cit., purché ancora pendenti a quella data (16 luglio 2006), e tra queste a quelle chiuse nel periodo intermedio, vale a dire sino all'entrata in vigore del d.l.vo n. 169 del 2007 (1° gennaio 2008), purché, in quest'ultimo caso, la relativa domanda venga presentata entro un anno dall'entrata in vigore di detto ultimo decreto; ne consegue che non è ammissibile l'esdebitazione per i fallimenti dichiarati chiusi in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.l.vo n. 5 del 2006, nè tale limitazione, per come posta dagli artt. 19 e 22 del cit. d.l.vo n. 169 del 2007, giustifica alcun dubbio di costituzionalità della disciplina transitoria, così come interpretata, per contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto, come già statuito da Corte cost. nell'ordinanza n. 61 del 24 febbraio 2010, l'applicabilità "ratione temporis" dell'istituto corrisponde ad una scelta del legislatore, secondo un discrimine temporale che non è arbitrario, costituendo il fluire del tempo valido elemento diversificatore di situazioni giuridiche.

Cass. civ. n. 21864/2010

In tema di esdebitazione, istituto previsto dagli artt. 142 a 144 della legge fall., nel testo novellato dal d.l.vo n. 5 del 2006 e dal d.l.vo n. 169 del 2007, la domanda con cui il debitore chiede di essere ammesso a tale beneficio va notificata, unitamente al decreto col quale il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio, a cura del ricorrente e nelle forme previste dagli artt. 137 e seguenti c.p.c., ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale del 30 maggio 2008, n. 181, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 143 legge fall.; nè rileva la circostanza che detta pronuncia sia posteriore all'emanazione del decreto del tribunale di rigetto della domanda, trattandosi di sentenza additiva o manipolativa con cui, in sede di dichiarazione di illegittimità della norma, la Corte costituzionale ha enunciato, con effetti "ex tunc", valevoli per i rapporti ancora non esauriti, quella previsione la cui assenza ha giustificato la pronuncia stessa. (Principio affermato dalla S.C., in sede di cassazione con rinvio al tribunale, con riguardo a decreto della corte d'appello che non aveva rilevato d'ufficio la ritenuta nullità).

Cass. civ. n. 24121/2009

L'istituto dell'esdebitazione, previsto dagli artt. 142 e 144 della legge fall., nel testo novellato dal D.L.vo n. 5 del 2006 e dal D.L.vo n. 169 del 2007, trova applicazione, secondo quanto disposto dalla disciplina transitoria, alle procedure aperte anteriormente all'entrata in vigore del D.L.vo n. 5 cit., purché ancora pendenti a quella data (16 luglio 2006), e tra queste a quelle chiuse nel periodo intermedio, vale a dire sino all'entrata in vigore del D.L.vo n. 169 cit. (1° gennaio 2008), purché, in quest'ultimo caso, la relativa domanda venga presentata entro un anno dall'entrata in vigore di detto ultimo decreto; ne consegue che non è ammissibile l'esdebitazione per i fallimenti dichiarati chiusi in epoca antecedente all'entrata in vigore del D.L.vo n. 5 del 2006.

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Renato F. chiede
venerdì 10/04/2020 - Friuli-Venezia
“Buongiorno, spero di essere sintetico e nello stesso tempo esauriente in una situazione complicata.
Ho 45 anni compiuti, vivo ed appartengo al nucleo familiare di mio padre.
Ero socio al 5% di una impresa edile (s.r.l.) fallita nel 2013 con procedura ancora da chiudersi ma con debiti improponibili. L'impresa privilegiava appalti pubblici. Dal dal 2008 circa, contestualmente alla crisi, la mancata liquidità ha portato la suddetta a chiedere anticipi alle banche esibendo contratti d'appalto e anticipi fatture, il tutto sottoscrivendo fidejussioni omnibus per importi elevatissimi, fuori da qualsiasi mia portata e con diversi istituti bancari.
Oggi come allora, causa altre precedenti vicende personali, non ho beni immobiliari, di mobiliare un auto di vent'anni e lavoro da geometra con partita iva in regime forfettario.
Da tempo sono arrivati i solleciti di rientro delle banche o da chi ha rilevato il credito. In particolare l'anno scorso.
Un terzo avvocato, presente nel sistema bancario, mi indicò di non procedere data la mia situazione di vita ed economica in essere, che comunque era inutile dato l'importo totale e egualmente impossibile proporre in pool un saldo stralcio.
Purtroppo così non è. I solleciti si sono incrementati nel 2019 (praticamente di tutti gli istituti) arrivando a ieri 09.04.2020 con una seconda intimazione all'immediato pagamento della somma in dieci giorni (a cui seguiranno azioni legali e recupero coatto con aggravi di spese etc etc).
Chiedo pertanto la vs. consulenza sul da farsi, se esiste un qualche sistema (tipo esdebitazione etc etc) o altro.
Grazie dell'attenzione. Distinti saluti.”
Consulenza legale i 19/04/2020
L’istituto a cui si potrebbe ricorrere, nel caso prospettato, potrebbe essere quello dell’accordo di composizione della crisi e liquidazione del patrimonio di cui alla Legge n. 3 del 2012.

Tale accordo, il cui contenuto andrà definito in base al caso specifico, consiste sostanzialmente in un piano con definizione degli importi e dei tempi entro cui si intendono saldare i debiti integralmente o parzialmente.

L'accordo per poter essere approvato deve incontrare il voto favorevole dei creditori che rappresentano almeno il 60% del debito.

Non si può accedere a tale istituto nel caso in cui il soggetto:

1. sia assoggettato ad altre procedure concorsuali (il fallimento dell’impresa di cui era socio non ha rilevanza nel caso di specie);
2. nei 5 anni precedenti, abbia già ricorso ad una procedura per sovraindebitamento;
3. abbia subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell'accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore;
4. abbia presentato una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica.

Tale procedura viene di solito affidata ad un professionista, il cosiddetto Gestore della Crisi, che viene nominato dall’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento. Detto professionista si occupa di ricercare, insieme al debitore, le possibili soluzioni da proporre ai creditori.

Detto Organismo è l’ente a cui dovrà essere rivolta l’istanza da parte del debitore affinché si avvii la procedura per tentare la composizione con i creditori.

La mancanza di beni immobili o mobili non è di per sé preclusiva per tentare di trovare un accordo con i creditori. Ovviamente, al fine di provare ad ottenere il consenso del 60% dei creditori, occorre offrire quantomeno un pagamento di somme di denaro in determinate tempistiche.