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Articolo 80 bis Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Contratto di affitto d'azienda

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 80 bis Legge fallimentare

Articolo abrogato dal D. lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

[Il fallimento non è causa di scioglimento del contratto di affitto d'azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo dovuto dalla curatela è regolato dall'articolo 111, primo comma, n. 1).]

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