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Articolo 68 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Pagamento di cambiale scaduta

Dispositivo dell'art. 68 Legge fallimentare

In deroga a quanto disposto dall'art. 67, secondo comma, non può essere revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo (1) per non perdere l'azione cambiaria di regresso (2). In tal caso, l'ultimo obbligato in via di regresso, in confronto del quale il curatore provi che conosceva lo stato di insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore.

Note

(1) Se il portatore del titolo non ha accettato il pagamento che gli è stato offerto, perde il diritto ad agire in regresso e deve necessariamente insinuarsi nel fallimento.
(2) L'azione cambiaria di regresso può essere esercitata alla scadenza del titolo o anche prima, nei casi contemplati dall'art. 50 del R.D. 1669/1933. Tra essi è ricompreso quello del fallimento del trattario o dell'emittente di pagherò cambiario: in questi casi, non è necessaria l'elevazione del protesto, ma è sufficiente produrre la sentenza dichiarativa di fallimento.

Ratio Legis

La disposizione in commento sancisce la regola per cui non è soggetto a revocatoria il pagamento di un titolo cambiario scaduto, qualora il creditore sia stato costretto ad accettarlo per non perdere l'azione di regresso (si parla di situazione di "necessità cambiaria").

Massime relative all'art. 68 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 13663/1999

L'azione che la curatela del fallimento può intentare, ai sensi dell'articolo 68 L. fall., contro l'ultimo obbligato in via di regresso non è subordinata al positivo esercizio (nello stesso o in un precedente giudizio) di un'azione revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art. 67 L. fall., nei confronti dell'ultimo giratario che ha ricevuto il pagamento della cambiale; infatti, è proprio l'ultimo obbligato che si avvantaggia del pagamento dell'obbligato principale divenuto insolvente, mentre il presupposto di applicabilità della norma, cioè che il possessore della cambiale si trovasse nella situazione di perdere l'azione di regresso qualora avesse rifiutato il pagamento, può essere accertato nel giudizio nei confronti dell'ultimo obbligato in via di regresso senza il necessario contraddittorio con il portatore.

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