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Articolo 69 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Atti compiuti tra i coniugi

Dispositivo dell'art. 69 Legge fallimentare

(1) Gli atti previsti dall'articolo 67, compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale e quelli a titolo gratuito compiuti tra coniugi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento (2), ma nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale (3), sono revocati se il coniuge non prova che ignorava (4) lo stato d'insolvenza del coniuge fallito.

Note

(1) Articolo così sostituito dal d.lgs. 5/2006.
(2) L'atto revocabile deve essere compiuto in costanza di matrimonio, cioè finché sussista un valido vincolo tra i coniugi, che viene meno solo con il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio (non è sufficiente la separazione personale).
(3) La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 19 marzo 1993 n. 100, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 69 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), nella parte in cui non comprende nel proprio ambito di applicazione gli atti a titolo gratuito compiuti tra coniugi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale".
La sentenza è stata recepita dal legislatore.
(4) E' una presunzione relativa, superabile dal coniuge.

Ratio Legis

Il legislatore ha considerato gli atti compiuti tra coniugi come particolarmente sospetti, in virtù dello stretto rapporto con il fallito, di cui difficilmente il coniuge non conosce lo stato di insolvenza.

Massime relative all'art. 69 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 5260/2012

In tema di effetti del fallimento, non è revocabile, ai sensi dell'art. 69 legge fall. (nel testo vigente "ratione temporis") la vendita di una quota di comproprietà immobiliare al coniuge da parte del socio illimitatamente responsabile, al quale sia poi esteso il fallimento dichiarato a carico della società in nome collettivo, ai sensi dell'art. 147 legge fall., in quanto tale estensione non si fonda sulla qualità di imprenditore commerciale di detto socio; nè tale limitazione dell'applicabilità dell'art. 69 cit. può ritenersi irragionevole perchè, mentre il coniuge dell'imprenditore, conoscendone lo stato d'insolvenza, non ne può ignorare la fallibilità, nel caso di dichiarazione di fallimento in estensione al socio illimitatamente responsabile non può presumersi la conoscenza da parte del coniuge dell'insolvenza della società.

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