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Articolo 65 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Pagamenti

Dispositivo dell'art. 65 Legge fallimentare

Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti (1) che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento (2).

Note

(1) Si tratta sia dei pagamenti spontanei, sia di quelli eseguiti a seguito della decadenza dal beneficio del termine del debitore (art. 1186 del c.c.). E' irrilevante, insomma, il motivo che ha spinto al pagamento: esso è inefficace.
(2) Il pagamento eseguito in quel periodo di tempo è considerato effettuato con "mezzi anormali".

Ratio Legis

Anche questo tipo di pagamenti è considerato sospetto e quindi sanzionato con l'inefficacia nei confronti dei creditori.

Massime relative all'art. 65 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 4842/2002

La disposizione dell'art. 65 legge fall. (a norma del quale sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento) richiede, per la sua applicabilitą, soltanto il fatto oggettivo dell'anticipazione del pagamento rispetto alla sua scadenza originaria sia essa convenzionale o legale, senza che, in tema di mutuo, possa darsi rilievo alla eventuale clausola che, in deroga al disposto dell'art. 1816 c.c. (in base al quale il termine per la restituzione della somma mutuata si presume stipulato a favore di entrambe le parti), attribuisca al mutuatario la facoltą di anticipare la restituzione di detta somma rispetto al termine originariamente pattuito.

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