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Articolo 61 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Creditore di più coobbligati solidali

Dispositivo dell'art. 61 Legge fallimentare

Il creditore di più coobbligati in solido [1292 ss. c.c.] concorre nel fallimento di quelli tra essi che sono falliti, per l'intero credito (1) in capitale e accessori, sino al totale pagamento.

Il regresso tra i coobbligati falliti può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito (2).

Note

(1) Si tratta semplicemente dell'applicazione delle norme sulla solidarietà, in base alle quali in creditore può sempre pretendere l'intero da ciascun coobbligato solidale. Naturalmente, laddove riceva infine complessivamente importi superiori al suo credito, dovrà restituirli in proporzione a ciascun fallimento.
(2) L'ammissione al passivo dei creditori che hanno diritto al regresso è condizionata all'integrale soddisfacimento del creditore: si tratterà, quindi, di una ammissione con riserva.

Massime relative all'art. 61 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 3216/2012

Il principio della cristallizzazione della massa passiva non impedisce, di regola, la sostituzione del credito spettante, in via di surrogazione o regresso, al coobbligato solidale, il quale abbia pagato in data successiva alla dichiarazione di fallimento del debitore principale, operando il pagamento come causa estintiva del credito vantato da quest'ultimo nei confronti del debitore principale, con la conseguente esclusione di qualsiasi duplicazione di crediti; ne deriva quindi che il coobbligato non è tenuto ad insinuare al passivo il proprio credito con riserva, potendo farlo valere in sede fallimentare con l'ordinaria istanza di ammissione, tempestiva o tardiva. Tuttavia, è inammissibile la surrogazione, allorché il pagamento effettuato dal coobbligato o dal fideiussore non risulti interamente satisfattivo della pretesa del creditore, ostando a ciò l'art. 61, secondo comma, l. fall., il quale costituisce una norma speciale che introduce un'eccezione al principio dell'opponibilità al creditore comune dei pagamenti parziali ricevuti, e, nel subordinare l'esercizio dell'azione di rivalsa alla condizione che il creditore comune sia stato soddisfatto per l'intero credito ove il pagamento sia effettuato successivamente alla dichiarazione di fallimento, detta una disposizione applicabile non solo all'azione di regresso, specificamente contemplata dalla norma in esame, ma anche a quella di surrogazione, posto che, ai fini dell'ammissibilità tanto della surrogazione, quanto del regresso, ciò che rileva non la circostanza che attraverso il pagamento il coobbligato abbia totalmente assolto la propria obbligazione, ma che l'adempimento risulti integrale "ex parte creditoris", cioè idoneo ad estinguere la pretesa che il creditore comune abbia insinuato o possa insinuare al passivo del fallimento.

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