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Articolo 59 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Crediti non pecuniari

Dispositivo dell'art. 59 Legge fallimentare

I crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro (1), concorrono secondo il loro valore alla data della dichiarazione di fallimento (2).

Note

(1) La norma si riferisce ai crediti di restituzione che non possono essere soddisfatti in natura con la consegna del bene; a quei crediti estranei ai rapporti giuridici pendenti ai sensi degli artt. 72 e seguenti; ai crediti sottratti al principio nominalistico (che quindi possono variare nel tempo).
(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 20 aprile 1989 n. 204, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 59 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, anche in relazione all'art. 429 terzo comma c.p.c. nella parte in cui non prevede la rivalutazione dei crediti da lavoro con riguardo al periodo successivo all'apertura del fallimento fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo".
Con sentenza 13 - 22 dicembre 1989 n. 567, la Consulta ha dichiarato "la illegittimità costituzionale dell'art. 59 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in relazione all'art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, nella parte in cui non prevede la rivalutazione dei crediti di lavoro con riguardo al periodo successivo al decreto ministeriale con cui si dispone la procedura di amministrazione straordinaria fino al momento in cui la verifica del passivo diviene definitiva".

Ratio Legis

Anche se la norma parla di crediti non pecuniari, essi devono comunque essere suscettibili di essere convertiti in denaro, altrimenti non possono partecipare alla procedura fallimentare, che mira a ripartire il patrimonio del fallito previamente trasformato in denaro liquido.

Massime relative all'art. 59 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 9359/1995

Il principio secondo cui in materia di risarcimento del danno sia contrattuale che extracontrattuale, trattandosi di un debito di valore, l'adeguamento della reintegrazione patrimoniale all'effettivo valore monetario al momento della decisione deve esser compiuto d'ufficio, anche in grado d'appello, trova limite nelle regole proprie della procedura fallimentare, secondo le quali, ai sensi degli artt. 55 e 59 della legge fall., alla data della dichiarazione di fallimento si cristallizza il credito verso il fallito e sui crediti chirografari non sono dovuti gli interessi.

Cass. civ. n. 7932/1991

Il principio fissato dall'art. 59 della legge fallimentare ed applicabile anche alla liquidazione coatta amministrativa, in base al richiamo del successivo art. 201, secondo il quale i crediti non pecuniari concorrono secondo il loro valore alla data dell'apertura della procedura concorsuale, comporta che il credito del terzo danneggiato, nei confronti dell'impresa assicuratrice della responsabilitā civile derivante dalla circolazione dei veicoli, non č suscettibile di rivalutazione monetaria, a seguito della messa in liquidazione della debitrice per il periodo successivo all'instaurarsi della liquidazione stessa.

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