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Articolo 58 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Obbligazioni e titoli di debito

Dispositivo dell'art. 58 Legge fallimentare

(1) I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito (2) sono ammessi al passivo (3) per il loro valore nominale detratti i rimborsi già effettuati; se è previsto un premio da estrarre a sorte (4), il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio (5).

Note

(1) Articolo così sostituito dal d.lgs. 5/2006.
(2) Il legislatore fa riferimento agli ulteriori strumenti finanziari che possono emettere le società di capitali oltre a obbligazioni e azioni (v. art. 2346 del c.c.).
(3) E' irrilevante che l'obbligazione sia o meno venuta a scadenza.
(4) Il riferimento è al premio di rimborso, nelle cosiddette obbligazioni "a premio".
(5) L'articolo si reputa applicabile anche alle obbligazioni a premio generale, cioè quelle collocate sul mercato a un prezzo inferiore al valore nominale, che però verrà rimborsato alla scadenza naturale o al momento del sorteggio.

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