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Articolo 41 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Funzioni del comitato

Dispositivo dell'art. 41 Legge fallimentare

(1) Il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore (2) [26,33, 37, 49, 87, 90, 104, 104 ter, 107, 108, 129], ne autorizza gli atti ed esprime pareri (3) nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni.

Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni di competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti.

Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei votanti, nel termine massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente. Il voto può essere espresso in riunioni collegiali ovvero per mezzo telefax o con altro mezzo elettronico o telematico, purché sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto (4).

In caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori, o di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato (5).

Il comitato ed ogni componente possono ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della procedura ed hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al fallito (6).

I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese (7), oltre all'eventuale compenso riconosciuto ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 37 bis, terzo comma.

Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2407, primo e terzo comma, del codice civile (5) (8).

L'azione di responsabilità può essere proposta dal curatore durante lo svolgimento della procedura. Con il decreto di autorizzazione il giudice delegato sostituisce i componenti del comitato dei creditori nei confronti dei quali ha autorizzato l'azione (5).

Note

(1) Articolo così sostituito dal d.lgs. 5/2006.
(2) La vigilanza si esplica in molti modi diversi. Ad esempio, il comitato dei creditori può chiedere al tribunale la revoca del curatore (art. 37 della l. fall.).
(3) Poiché la riforma del 2006 ha rafforzato i poteri del comitato dei creditori, si ritiene che l'omessa acquisizione del suo parere obbligatorio comporti nullità o annullabilità dell'atto.
(4) La riforma ha operato una semplificazione delle attività di convocazione e deliberazione del comitato dei creditori
(5) Comma così modificato con d.lgs. 169/2007.
(6) Il comitato dei creditori ha anche un potere/dovere di controllo, esercitabile anche singolarmente da ciascun componente.
(7) La norma parla solo di rimborso spese, quindi esclude il compenso per i componenti del comitato dei creditori.
(8) La figura dei componenti del comitato dei creditori è assimilata a quella dei sindaci nelle società per azioni (il primo comma dell'art. 2407 dice: "I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio").
Per ovviare al problema della configurabilità di responsabilità in solido con il curatore, il decreto correttivo del 2007 ha eliminato il riferimento al secondo comma dell'art. 2407 (ai sensi del quale i sindaci "sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica").

Ratio Legis

La riforma del 2006 ha enormemente accresciuto il ruolo e i poteri del comitato dei creditori.

Rel. ill. riforma fall. 2007

(Relazione Illustrativa al decreto legislativo 12 Settembre 2007, n. 169)

3 L’articolo 3 del presente decreto legislativo, reca disposizioni correttive Titolo II, Capo II, della legge fallimentare.

Le modifiche apportate, dal comma 10, all’articolo 41 r.d., intendono rimuovere alcuni dei maggiori ostacoli che finora hanno impedito il pieno funzionamento del (potenziato) comitato dei creditori: organo che ha assunto un ruolo centrale in materia di controllo dell’attività di gestione del curatore.
L’eccessivo rigore del parametro utilizzato dall’attuale disposizione che richiama, in quanto compatibile, l’articolo 2407 cod. civ. in materia di responsabilità dei sindaci, compresa quindi la responsabilità per la c.d. culpa in vigilando – fattore questo che ha fatto registrare una certa riluttanza nell’accettare la nomina a membro del comitato dei creditori – ha consigliato di richiamare soltanto il primo e terzo comma del citato articolo del codice civile.
Al quarto comma, si chiarisce che il potere di sostituzione da parte del giudice delegato, si esplica anche in caso di impossibilità di costituzione del comitato medesimo, a dispetto dell’interpretazione secondo cui in tali casi sarebbe stato possibile una nomina coattiva dei membri del comitato medesimo.
Quanto all’azione di responsabilità nei confronti dei componenti del comitato dei creditori, viene precisato che la legittimazione a proporla durante lo svolgimento della procedura fallimentare spetta soltanto al curatore, previamente autorizzato dal giudice delegato.

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