Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 32 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Esercizio delle attribuzioni del curatore

Dispositivo dell'art. 32 Legge fallimentare

(1) Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e può delegare (2) ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del comitato dei creditori (3), con esclusione degli adempimenti di cui agli articoli 89, 92, 95, 97 e 104 ter. L'onere per il compenso del delegato, liquidato dal giudice, è detratto dal compenso del curatore (4).

Il curatore può essere autorizzato dal comitato dei creditori (5), a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite (6), compreso il fallito, sotto la sua responsabilità. Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso finale del curatore.

Note

(1) Articolo così sostituito dal d.lgs. 5/2006.
(2) Il meccanismo è quello del mandato, laddove si prevede che il mandatario possa sostituire a sé altri per il compimento dell'incarico che gli è stato affidato (art. 1717 del c.c.).
Per effetto della delega, anche al delegato compete la qualifica di pubblico ufficiale (art. 30 della l. fall.).
(3) Non più del giudice delegato.
(4) Comma così modificato con d.lgs. 169/2007.
(5) Il comitato dei creditori è l'organo preposto a consentire la realizzazione delle finalità della procedura nel modo migliore: nell'autorizzare la nomina di un coadiutore, deve valutare l'opportunità della nomina sia sotto il profilo dell'utilità per la procedura sia sotto l'aspetto delle qualità della persona prescelta.
(6) Di solito il curatore si fa affiancare da professionisti competenti in materia di lavoro (es. consulente del lavoro) o di contabilità aziendale.
I coaudiutori sono liberi professionisti e non hanno alcun rapporto di dipendenza con il curatore o con il fallimento. Il loro compenso, a differenza dei delegati, grava sul patrimonio fallimentare.

Ratio Legis

Sono due le figure delineate dalla norma: il delegato, che sostituisce il curatore nel compimento di alcuni atti, e il coadiutore, che invece integra l'attività del curatore senza prenderne il posto.

Rel. ill. riforma fall. 2007

(Relazione Illustrativa al decreto legislativo 12 Settembre 2007, n. 169)

3 L’articolo 3 del presente decreto legislativo, reca disposizioni correttive Titolo II, Capo II, della legge fallimentare.
Il comma 5, tenuto conto del mutato assetto del ruolo degli organi della procedura, modifica il primo comma dell'articolo 32 del r.d. attribuendo al comitato dei creditori, organo di gestione, anziché al giudice delegato il potere di autorizzare il curatore a delegare a terzi specifiche operazioni, salvo gli adempimenti di cui agli artt. 89, 92, 95, 97 e 104 ter. In questo modo, la disciplina del primo comma dell'articolo 32 del r.d. viene riallineata a quella del secondo comma dello stesso articolo.

Massime relative all'art. 32 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 2572/1996

L'opera prestata dal professionista (nella specie, architetto) su incarico del curatore fallimentare, nella qualitą di consulente tecnico di parte in un procedimento civile per regolamento di confini, esula da quella pertinente alla figura del coadiutore di cui all'art. 32, comma 2, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 - alla quale č applicabile, in sede di liquidazione dei compensi, la L. 8 luglio 1980, n. 319 ed il D.P.R. 27 luglio 1988, n. 352 - e si inquadra, invece, in quella relativa alla vera e propria prestazione d'opera professionale, atteso che la curatela fallimentare si avvale del professionista non gią per riceverne un contributo tecnico al perseguimento di finalitą istituzionali della procedura, bensģ, non diversamente dall'avvocato cui sia affidata la rappresentanza e difesa giudiziale, per la difesa della massa in un procedimento extrafallimentare che vede la curatela costituita quale parte in causa.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!