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Articolo 33 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Relazione al giudice e rapporti riepilogativi

Dispositivo dell'art. 33 Legge fallimentare

(1) Il curatore, entro sessanta giorni (2) dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata (3) sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale.

Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito già impugnati dai creditori, nonché quelli che egli intende impugnare (4). Il giudice delegato può chiedere al curatore una relazione sommaria anche prima del termine suddetto.

Se si tratta di società, la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo [2409 octies c.c.], dei soci e, eventualmente, di estranei alla società (5).

Il giudice delegato ordina il deposito della relazione in cancelleria, disponendo la segretazione delle parti relative alla responsabilità penale del fallito e di terzi [329 c.p.p.] ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari, nonché alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del fallito. Copia della relazione, nel suo testo integrale, è trasmessa al pubblico ministero (5).

Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte (6), con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione. Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale. Nello stesso termine altra copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, è trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni. Il rapporto contiene i dati identificativi dello stimatore(7).

Note

(1) Il d.lgs. 169/2007 ha modificato la rubrica e il primo comma dell'articolo in commento.
(2) Prima della novella del 2006 i giorni erano solo trenta.
(3) Il contenuto della relazione del curatore è molto importante sotto diversi aspetti, potendo rivelare, ad esempio, responsabilità penali del fallito o di altri; non va, poi, dimenticato, che se il fallito è persona fisica, il giudizio espresso dal curatore nella relazione fornisce al giudice gli elementi per ammettere il debitore all'esdebitazione (art. 142 della l. fall.), cioè la liberazione dai debiti residui nei confronti di creditori insoddisfatti.
(4) La norma si riferisce solo alle azioni impugnatorie, ma si ritiene che il curatore sia tenuto a riferire al giudice delegato tutte le azioni che intenda esperire.
(5) Comma così sostituito dal d.lgs. 5/2006.
(6) L'obbligo di depositare rapporti semestrali si inquadra nel più generale dovere del curatore di tenere informati il giudice delegato e il comitato dei crediti, anche nell'ottica di garantire la trasparenza della propria gestione. I rapporti successivi alla prima relazione non devono essere previamente visionati dal g.d., ma vengono depositati in cancelleria e subito trasmessi al comitato dei creditori e al registro delle imprese.
(7) Comma modificato dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221 e, successivamente, dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Ratio Legis

La relazione del curatore costituisce il primo e più importante atto del fascicolo fallimentare.

Rel. ill. riforma fall. 2007

(Relazione Illustrativa al decreto legislativo 12 Settembre 2007, n. 169)

3 L’articolo 3 del presente decreto legislativo, reca disposizioni correttive Titolo II, Capo II, della legge fallimentare.
Il comma 6 interviene sull'articolo 33 del r.d. apportando modifiche che rispondono a mere esigenze di precisione del contenuto della norma e di correttezza terminologica.

Massime relative all'art. 33 Legge fallimentare

Cass. pen. n. 20090/2015

Le dichiarazioni assunte dal curatore fallimentare e trasfuse nella relazione redatta ai sensi dell'art. 33 l. fall., se rese da un indagato o da un imputato di reato connesso o collegato nel medesimo procedimento o in separato procedimento, devono essere valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità, ai sensi dell'art. 192, comma terzo, c.p.p.. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di condanna dell'imputato fondata sulle dichiarazioni riportate nella relazione dal curatore fallimentare, non escusso in dibattimento a causa del suo decesso, ed a questi rese da soggetti coindagati, anch'essi non sentiti in giudizio).

Cass. civ. n. 8704/1998

L'efficacia probatoria del contenuto della relazione redatta dal curatore fallimentare va diversamente valutata a seconda della natura delle risultanze da essa emergenti. Mentre, infatti, la relazione, in quanto formata da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, fa piena prova fino a querela di falso degli atti e dei fatti che egli attesta essere stati da lui compiuti o essere avvenuti in sua presenza, il contenuto delle dichiarazioni rese dai terzi rimane liberamente valutabile in ordine alla sua veridicità. In ordine a tale secondo genere di risultanze, peraltro, ove la ratio decidendi si fondi su quelle parti della relazione del curatore in cui viene recepito ciò che allo stesso è stato riferito, eludendosi, in tal modo, il ricorso ad una prova testimoniale, con i limiti e la responsabilizzazione che essa comporta, si sostituisce una fonte di prova atipica alla utilizzazione di un mezzo di prova tipico, violandosi i precetti di diritto che governano l'assunzione delle prove. Né può ritenersi che, in tali ipotesi, la prova abbia carattere presuntivo, ove si consideri l'esigenza, per la validità di tal genere di prova, che essa abbia a fondamento fatti noti, in quanto provati o tali da non richiedere di essere provati per la loro notorietà o per l'assenza di contestazione.

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