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Articolo 30 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Qualitą di pubblico ufficiale

Dispositivo dell'art. 30 Legge fallimentare

Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale.

Ratio Legis

Dalla qualificazione come pubblico ufficiale discendono una serie di conseguenze per legge, come il fatto che gli illeciti penali che commetterà il curatore saranno reati propri, etc.

Massime relative all'art. 30 Legge fallimentare

Cass. pen. n. 15951/2015

Il liquidatore giudiziale nominato nella procedura di concordato preventivo non č pubblico ufficiale, poiché ad esso, a differenza di altre figure soggettive, quali quelle del curatore, del commissario giudiziale e del commissario liquidatore, la legislazione fallimentare non attribuisce espressamente tale qualifica.

Cass. pen. n. 1348/1988

Il curatore fallimentare deve considerarsi pubblico ufficiale per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, come quella di riferire al giudice delegato sulle cause e circostanze del fallimento. Tale relazione, pertanto, assume i caratteri di un vero e proprio rapporto di denuncia che, per quanto riguarda le operazioni compiute e le dichiarazioni ricevute dal curatore ha il valore probatorio di un processo verbale ai sensi dell'art. 155 cod. proc. pen.

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