Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1348 del 1 febbraio 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

Il curatore fallimentare deve considerarsi pubblico ufficiale per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, come quella di riferire al giudice delegato sulle cause e circostanze del fallimento. Tale relazione, pertanto, assume i caratteri di un vero e proprio rapporto di denuncia che, per quanto riguarda le operazioni compiute e le dichiarazioni ricevute dal curatore ha il valore probatorio di un processo verbale ai sensi dell'art. 155 cod. proc. pen.

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