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Articolo 177 Legge sulla protezione del diritto d'autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633)

[Aggiornato al 31/12/2023]
[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 177 Legge sulla protezione del diritto d'autore

Articolo abrogato dalla Legge 22 maggio 1993, n. 159.

[Sullo spaccio di ogni esemplare di opere letterarie, scientifiche, didattiche e musicali di pubblico dominio, pubblicate in volumi, deve essere corrisposto dall'editore a favore della cassa di assistenza e di previdenza degli autori scrittori, e musicisti, un diritto del 3 per cento in cifra tonda sul prezzo di copertina. Per i volumi il cui prezzo non è superiore a lire 10, tale diritto è ridotto al 2 per cento.

Sullo spaccio di esemplari di elaborazioni tutelate delle opere suddette l'ammontare del diritto è ridotto alla metà.]

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