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Articolo 117 Legge sulla protezione del diritto d'autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Dispositivo dell'art. 117 Legge sulla protezione del diritto d'autore

L'amministrazione cura la gestione dei diritti di utilizzazione dell'opera.

Non può però autorizzare nuove edizioni, traduzioni o altre elaborazioni, nonché l'adattamento dell'opera alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla incisione su apparecchi meccanici, senza il consenso degli eredi rappresentanti la maggioranza per valore delle quote ereditarie, salvi i provvedimenti dell'autorità giudiziaria a tutela della minoranza, secondo le norme del Codice civile in materia di comunione.

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