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Articolo 113 Legge sulla protezione del diritto d'autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Dispositivo dell'art. 113 Legge sulla protezione del diritto d'autore

L'espropriazione č disposta per decreto Reale, su proposta del Ministro per la cultura popolare, di concerto con il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio di Stato.

Nel decreto di espropriazione od in altro successivo č stabilita l'indennitā spettante all'espropriato.

Il decreto ha forza di titolo esecutivo nei riguardi sia degli aventi diritto, che dei terzi detentori delle cose materiali necessarie per l'esercizio dei diritti espropriati.

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