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Articolo 110 bis Legge sulla protezione del diritto d'autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Dispositivo dell'art. 110 bis Legge sulla protezione del diritto d'autore

1. L'autorizzazione alla ritrasmissione delle emissioni di radiodiffusione è concessa mediante contratto tra i titolari dei diritti d'autore, i detentori di diritti connessi ed i cablodistributori(1).

2. In caso di mancata autorizzazione per la ritrasmissione di un'emissione di radiodiffusione, le parti interessate possono far ricorso ad un terzo, scelto di comune accordo, per la formulazione di una proposta di contratto. In caso di mancato accordo la scelta viene effettuata dal presidente del tribunale ove ha la residenza o la sede una delle parti interessate(1).

3. La proposta del terzo si ritiene accettata se nessuna delle parti interessate vi si oppone entro novanta giorni dalla notifica.

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 181.

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