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Articolo 90 Legge sulla protezione del diritto d'autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Dispositivo dell'art. 90 Legge sulla protezione del diritto d'autore

Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:

  1. 1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
  2. 2) la data dell'anno di produzione della fotografia;
  3. 3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.

Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli articoli 91 e 98, a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.

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relative all'articolo 90 Legge sulla protezione del diritto d'autore

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Alessia B. chiede
mercoledģ 24/07/2019 - Lombardia
“Buongiorno,

vi contatto poiché un artista lamenta una violazione del diritto d'autore circa una foto pubblicata sul sito (omissis).
Nella giornata di ieri alla mail del sito e a quella dell'artista ideatrice del progetto (mail di gmail) sono arrivate due comunicazioni, la prima con una lettera in allegato e la seconda, medesima nella struttura, ma da indirizzo di posta certificata.

L'artista/fotografo lamenta che – nonostante la foto sia stata pubblicata su un sito di divulgazione artistica senza scopo di lucro o banner pubblicitari e con tutti i crediti: nome, data, artista – non sia stata rispettata l'articolo 90 L. 22 aprile 1941, n. 633 poiché non gli è stata chiesta autorizzazione e chiede un risarcimento di 15.000 euro per danni morali e 1.000 per spese.

Ci sono realmente gli estremi per tale risarcimento? E, una comunicazione ricevuta su indirizzi mail non PEC è comunque da ritenersi ufficiale?

Resto a disposizione per maggiori dettagli e anticipatamente ringrazio per l'attenzione accordataci.

Un saluto”
Consulenza legale i 31/07/2019
Partendo dall’ultima domanda - la più semplice - va detto che, a differenza della posta elettronica ordinaria, la p.e.c. ha lo stesso valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno: fra entrambe le comunicazioni ricevute, dunque, va considerata come “ufficiale” diffida e richiesta di risarcimento quella inviata tramite posta certificata.

Ciò detto, è opportuno riepilogare il contenuto della disciplina sul diritto d’autore relativo alle foto: essa è contenuta nel Capo V della Legge n. 633 del 1941, precisamente negli articoli nn. 88, 89 e 90.
La legge distingue le immagini fotografiche dividendole in “immagini creative” e “semplici fotografie.

Tra le due categorie non è stata tracciata (né può esserlo) una netta linea di demarcazione, per ogni singola fotografia occorrerebbe valutare se esista effettivamente una componente caratteristica non tanto dell’abilità e capacità professionale del fotografo, quanto del suo apporto creativo, inventivo.
Occorre, in pratica, che sia possibile dimostrare che l'immagine contiene elementi di interpretazione creativa, e non solamente di abilità tecnica: “Nella disciplina del diritto di autore di cui alla l. n. 633 del 1941, l'opera fotografica, inclusa nella elencazione di cui al d.P.R. n. 19 del 1979 (art. 2), gode della piena protezione accordata dalla legge stessa qualora presenti valore artistico e connotati di creatività, mentre beneficia della più limitata tutela (di cui ai successivi art. 87 ss.) in tema di diritti connessi a quello di autore quando rivesta le caratteristiche di atto meramente riproduttivo, privo dei suddetti requisiti. (…)” (Cass. civ. Sez. I, 07/05/1998, n. 4606).

L’autore di foto “artistiche”, dunque, è tutelato dal diritto d’autore, ma in ogni caso egli gode dei diritti esclusivi di riproduzione, diffusione e spaccio delle proprie fotografie.

L’art. 90 specifica che le foto (non artistiche) riprodotte devono essere corredate del nome del fotografo, della data dell'anno di produzione della fotografia e dell nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata; in difetto dell'indicazione di questi dati, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti compensi, a meno che il fotografo non provi la mala fede del riproduttore.

In buona sostanza, a norma degli artt. 88 e 90 della legge 633/1941, spetta all’autore di una fotografia non creativa il diritto esclusivo di riproduzione nonché il diritto di essere menzionato quale autore della medesima. La tutela del fotografo è però subordinata al fatto che gli esemplari della fotografia rechino il nome del fotografo o della ditta da cui il fotografo dipende e la data dell’anno di produzione della fotografia, non potendosi altrimenti considerare abusiva la sua produzione, a meno che il fotografo non provi la mala fede del riproduttore.

La data serve a mettere i terzi in grado di sapere se il diritto sulla fotografia si è estinto o meno per decorso del termine di venti anni dalla produzione (art. 92 della al.d.a.). Se manca la data, però, non è detto che la riproduzione sia abusiva: “Nel caso di fotografie, per cui il diritto di esclusiva è previsto per vent'anni dalla produzione dall'art. 92, 1° comma, L. 22 aprile 1941, n. 633, la mancata indicazione della data di produzione, come prescritto dal precedente art. 90, 1° comma, esclude che possa considerarsene abusiva la riproduzione da parte di un terzo, dovendosi presumere, se l'autore non ne fornisca la prova della malafede, la buona fede del riproduttore (ultimo comma, art. 90 cit.)” ed ancora “La subordinazione della tutela delle semplici fotografie alle formalità previste dall'art. 90, l. sul diritto di autore n. 633 del 1941 ha lo scopo, da un lato, di rendere immediatamente noto, a chi desidera riprodurre la fotografia, il nome di colui al quale deve essere richiesto il consenso e dall'altro di rendere nota la durata dell'altrui esclusiva, durata che decorre dalla produzione della fotografia; in mancanza di dette indicazioni, e soprattutto di quella inerente alla data, il terzo riproduttore si trova in situazione di presunta buona fede in relazione alla durata dell'esclusiva, gravandosi l'autore dell'onere di dimostrare la malafede del riproduttore.” (Cass. civ. Sez. I, 10/05/1991, n. 5237).

Anche la normativa europea (art. 3 par. 1 della Direttiva 2001/29) accoglie il principio per cui va riconosciuto agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
Nella "comunicazione al pubblico dell’opera" è ricompresa anche la facoltà per ogni fruitore di avere accesso all’opera stessa dal luogo e nel momento scelti individualmente. Anche in Italia, quindi, tra le varie facoltà che spettano all’autore sull’opera dell’ingegno v’è quella di stabilire se e quando procedere a una comunicazione al pubblico, fermo restando che il relativo diritto non si estingue per effetto della fruizione consentita, essendo quindi sempre possibile per l’autore impedirne ogni (futura) fruizione (art. 16 L. 633/41).

Tutto ciò detto e precisato, tornando al quesito, l’indicazione sul sito web del nome dell’autore e della data della foto non mette, purtroppo, al riparo chi l’ha pubblicata da pretese avanzate dall’autore della foto.
Se si fosse trattato di semplici foto prive di contenuto/valore artistico, e non se ne fosse menzionato l’autore la pubblicazione sarebbe stata lecita e l’autore non avrebbe potuto vantare pretese di natura economica (diritto, ad esempio, ad un qualche compenso).
Trattandosi, invece, (com’è lecito presumere scorrendo i contenuti del sito in questione) di foto di valore artistico, l’autore delle stesse è tutelato dal diritto d’autore ed a nulla vale che la pubblicazione sia avvenuta a scopo di lucro o meno.

L’autore di un’opera creativa ha – tra i tanti – anche il diritto di riprodurre e pubblicare l’opera, per cui l’avvenuta pubblicazione senza il suo consenso costituisce una violazione del diritto d’autore e conferisce al titolare il diritto al risarcimento del danno a titolo di responsabilità extracontrattuale (Corte d'Appello Genova Sez. I, 24/08/2005).

La giurisprudenza lo conferma:
  • In caso di riproduzione di semplici fotografie si determina una lesione dei diritti del fotografo qualora quest'ultimo non abbia autorizzato la riproduzione. Detta lesione determina un danno, l'entità del quale deve anzitutto commisurarsi al prezzo del consenso come emerge dal combinato disposto degli art. 88, comma 3, 91 comma 1 e 98, comma 1, l. 633/1941” (Corte d'Appello Milano, 10/10/2003);
  • L'uso non consentito, su un sito Internet e su facebook, di una fotografia altrui (...) dà luogo al risarcimento del danno, che - ricorrendone le condizioni - può essere chiesto anche a mezzo del procedimento disciplinato dal Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, per le controversie di modesta entità, art. 7.” (Tribunale Milano Sez. spec. in materia di imprese, 30/05/2016).
  • La pubblicazione di una fotografia, protetta come oggetto di diritto d'autore, oltre i termini di cui al contratto di commissione e senza indicazione del nome del fotografo costituisce violazione dei diritti patrimoniali e morali di autore, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni.”(Tribunale Milano, 14/12/1998).