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Articolo 64 ter Legge sulla protezione del diritto d'autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Dispositivo dell'art. 64 ter Legge sulla protezione del diritto d'autore

1. Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti le attività indicate nell'art. 64 bis, lettere a) e b), allorché tali attività sono necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori.

2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso.

3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del presente comma e del comma 2 sono nulle.

Massime relative all'art. 64 ter Legge sulla protezione del diritto d'autore

Cass. pen. n. 15509/2002

Sono da ritenere abusive, e pertanto suscettibili di dar luogo alla configurabilitą del reato previsto dall'art. 171 bis l. 22 aprile 1941 n. 633, tutte le duplicazioni di programmi informatici che siano realizzate al di fuori delle forme previste dagli art. 64 bis, 64 ter e 64 quater della medesima legge.

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