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Articolo 62 Legge sulla protezione del diritto d'autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Dispositivo dell'art. 62 Legge sulla protezione del diritto d'autore

1. I supporti fonografici, nei quali l'opera dell'ingegno č riprodotta, non possono essere distribuiti se non portino stabilmente apposte le indicazioni seguenti:

  1. a) titolo dell'opera riprodotta;
  2. b) nome dell'autore;
  3. c) nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali o corali sono indicati col nome d'uso;
  4. d) data della fabbricazione.

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