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Articolo 55 Legge sulla protezione del diritto d'autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Dispositivo dell'art. 55 Legge sulla protezione del diritto d'autore

1. Senza pregiudizio dei diritti dell'autore sulla radiodiffusione della sua opera, l'ente esercente č autorizzato a registrare su disco, o su altro supporto,l'opera stessa, al fine della sua radiodiffusione differita per necessitā orarie o tecniche, purché la registrazione suddetta sia, dopo l'uso, distrutta o resa inservibile.

2. Č consentita la conservazione in archivi ufficiali delle registrazioni di cui al comma 1 che abbiano un eccezionale carattere documentario, senza possibilitā di ulteriore utilizzazione a fini economici o commerciali salva, per quest'ultima, l'autorizzazione dell'autore dell'opera e dei titolari di diritti connessi.

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