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Articolo 12 Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale

(R.D. 28 maggio 1931, n. 601)

[Aggiornato al 09/12/2023]

Dispositivo dell'art. 12 Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale

Quando è stabilita o richiamata una determinata specie di pena, di cui non è indicata la durata, corrisponde:

  1. 1° ai lavori forzati a tempo, la reclusione da dieci a venti anni;
  2. 2° alla casa di forza, la reclusione da tre a venti anni;
  3. 3° alla relegazione, la reclusione da tre a quindici anni;
  4. 4° alla reclusione, la reclusione da tre a dieci anni;
  5. 5° alla detenzione, la reclusione da due a sette anni;
  6. 6° al carcere, la reclusione fino a tre anni;
  7. 7° agli arresti, l'arresto da cinque giorni ad un mese.

Quando, invece, è indicata la durata della pena, la reclusione e l'arresto sono sostituiti alle pene corrispondenti per una eguale durata; ma in nessun caso può essere oltrepassato il massimo della pena stabilito dal codice penale.

Ai lavori forzati a vita è sostituito l'ergastolo.

Nulla è innovato circa ogni altra pena, diversa da quelle prevedute dal codice penale, che sia stabilita o richiamata da leggi, decreti o convenzioni internazionali.

Tornano ad aver vigore le disposizioni del codice per la marina mercantile che stabiliscono la pena di morte.

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