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Articolo 65 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)

[Aggiornato al 01/01/2026]

Notifica del verbale di pignoramento

Dispositivo dell'art. 65 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

1. Il verbale di pignoramento è notificato al debitore.

2. La notificazione, se al pignoramento assiste il debitore o un suo rappresentante, è eseguita mediante consegna allo stesso di una copia del verbale.

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Consulenze legali
relative all'articolo 65 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

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S.M. chiede
mercoledì 20/05/2026
“Io e mie sorelle siamo eredi da parte di mio padre a madre. Mio papa' è deceduto il 01/03/2013. L'Agenzia delle Entrate ci ha contestato che per il 2023 mio papa' ha usato più credito di quello spettante nelle compensazioni. La differenza era di 13.000,00 euro. A noi è arrivata, essendo eredi, la cartella dell'Agenzia della Risconssione per un importo pari a € 26.884,81. Abbiamo richiesto la rateizzazione e stiamo pagando. Alla luce di quanto rilevato dalla cassazione che gli eredi non sono debitori del defunto, è possibile chiedere la cancellazione della cartella?
Grazie.

Consulenza legale i 21/05/2026
Occorre distinguere nettamente tra il debito d’imposta eventualmente riferibile al contribuente deceduto e le sanzioni amministrative tributarie irrogate per la violazione contestata. Tale distinzione è decisiva, perché l’ordinamento non afferma, in termini generali, che gli eredi non rispondano mai dei debiti fiscali del defunto; afferma, invece, che non si trasmettono agli eredi le sanzioni tributarie, in ragione del loro carattere personale e afflittivo.
La regola generale in materia successoria tributaria è contenuta nell’art. 65 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), secondo cui “gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa”. Ne consegue che, qualora il debito riguardi un’imposta, un tributo o un credito indebitamente utilizzato dal contribuente prima del decesso, l’Amministrazione finanziaria può, in astratto, richiederne il pagamento agli eredi, salva ogni verifica sulla legittimità dell’atto, sulla prescrizione/decadenza, sulla corretta notifica e sull’effettiva riferibilità della pretesa al periodo anteriore alla morte.

Diversa è la sorte delle sanzioni. L’art. 8 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni sulle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie) dispone espressamente che “l’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”. La stessa Agenzia delle Entrate ha riconosciuto tale principio nella circolare n. 29/E del 7 agosto 2015, precisando che le sanzioni tributarie non possono essere pretese dagli eredi del contribuente deceduto.
Alla luce di ciò, non sembra corretto sostenere che la cartella possa essere cancellata integralmente solo perché rivolta agli eredi. È invece giuridicamente fondato chiedere lo sgravio, l’annullamento parziale o il ricalcolo della cartella nella parte in cui essa comprenda sanzioni amministrative tributarie, aggi, interessi di mora o accessori calcolati su sanzioni non dovute. La sorte del tributo principale, pari alla differenza di credito indebitamente compensato, resta invece distinta: se il credito di euro 13.000,00 era effettivamente non spettante ed era stato utilizzato dal de cuius quando era ancora in vita, tale importo, in linea di principio, può essere richiesto agli eredi quale obbligazione tributaria patrimoniale. Gli interessi sul tributo, in quanto accessori del debito principale e non aventi natura sanzionatoria, sono normalmente trasmissibili agli eredi.

Nel caso prospettato, il dato numerico è significativo: a fronte di una differenza originaria di circa euro 13.000,00, la cartella ammonta a euro 26.884,81. Tale raddoppio lascia presumere che nell’importo iscritto a ruolo siano state incluse sanzioni, interessi, compensi di riscossione e ulteriori accessori. Occorre, quindi, acquisire l’estratto di ruolo e il dettaglio della cartella per verificare la composizione dell’importo. Se una quota rilevante è costituita da sanzioni per indebita compensazione o per utilizzo di credito non spettante/inesistente, tale quota non dovrebbe gravare sugli eredi.

Il fatto che sia stata richiesta e ottenuta la rateizzazione non impedisce, di per sé, di contestare la debenza delle somme non dovute. La Cassazione ha affermato che la richiesta di rateizzazione non costituisce acquiescenza alla pretesa tributaria e non preclude la contestazione dell’an debeatur, salvo il rispetto dei termini processuali e le conseguenze del consolidamento dell’atto. La rateizzazione, dunque, non equivale automaticamente ad accettazione definitiva del debito, pur potendo assumere rilievo sotto altri profili, ad esempio come riconoscimento del debito ai fini interruttivi della prescrizione.

Assume, poi, rilievo un’anomalia temporale che deve essere chiarita: il decesso risulta avvenuto il 1° marzo 2013, mentre nel quesito si riferisce che l’Agenzia delle Entrate avrebbe contestato, “per il 2023”, un utilizzo di credito superiore al dovuto da parte del defunto. Se si intende davvero l’anno d’imposta 2023, la pretesa sarebbe logicamente incompatibile con il decesso avvenuto dieci anni prima e andrebbe verificata con particolare attenzione. Se, invece, la contestazione è stata formulata nel 2023 ma riguarda compensazioni anteriori al decesso, allora il problema non è l’impossibilità materiale dell’utilizzo, ma la corretta imputazione del debito e la distinzione tra imposta, interessi e sanzioni.

In conclusione, la risposta al quesito è positiva solo in parte. Non pare sostenibile chiedere la cancellazione integrale della cartella per il solo fatto che essa sia stata notificata agli eredi. È invece sostenibile, e giuridicamente doveroso verificare, la richiesta di annullamento o sgravio della quota relativa alle sanzioni tributarie, poiché esse non si trasmettono agli eredi ai sensi dell’art. 8 D.Lgs. 472/1997. Resta dovuto, salvo ulteriori vizi dell’atto, il tributo principale eventualmente riferibile al de cuius, oltre agli interessi propriamente tributari. Operativamente, appare opportuno presentare istanza di autotutela all’Agenzia delle Entrate e all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, chiedendo il ricalcolo della cartella con eliminazione delle sanzioni e degli accessori calcolati su di esse, nonché il rimborso o la compensazione delle somme eventualmente già versate in eccesso nell’ambito della rateizzazione. Contestualmente, andranno verificati i termini di impugnazione della cartella e dell’atto presupposto, poiché, ove ancora pendenti o ove emergano vizi propri della notifica o dell’iscrizione a ruolo, potrebbe valutarsi anche la tutela giurisdizionale dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria competente.

S. I. chiede
giovedì 14/11/2024
“Mia madre che è deceduta quest'anno, aveva una situazione debitoria con l'agenzia delle entrate e con il comune, con delle cartelle di pagamento emesse per tassa IMU dall'agente della riscossione, su un singolo immobile che la stessa ha donato con un testamento olografo ad uno solo dei due figli, mentre all'altro figlio ha donato altri immobili.
Il quesito che pongo è il seguente chi è obbligato a pagare le cartelle di pagamento IMU già emesse e quelle da emettere:
1. il solo figlio che ha avuto in donazione l'immobile che ha generato il tributo IMU?
2. i due figli eredi legittimi in egual misura?.”
Consulenza legale i 20/11/2024
Le somme dovute per IMU non versata ed il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del de cuius costituiscono a tutti gli effetti debiti ereditari, con la conseguenza che per le stesse troveranno applicazione gli artt. 752 e ss. c.c.
In particolare, l’art. 752 c.c. sancisce la responsabilità dei coeredi del defunto al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione alle loro quote ereditarie, salvo diversa disposizione del testatore, il quale potrebbe con testamento stabilire che detti debiti debbano essere fatti gravare sulla quota di un solo erede.

Occorre precisare che, in deroga alla suddetta responsabilità “pro quota” o “parziaria” l’art. 65 delle disp. accert. imp. redditi prevede che per le obbligazioni di carattere tributario gli eredi sono responsabili in solido e non per quota ereditaria, attribuendo in sostanza all’erario la facoltà di richiedere a ciascuno di essi di onorare l’intero debito del de cuius, con conseguente diritto di rivalsa da parte di colui che ha pagato nei confronti degli altri eredi coobbligati (così Cass. n. 15460/2010 e n. 5622/2015).
Tuttavia, deve anche farsi osservare che sono stati sollevati dei dubbi sulla applicabilità di tale disposizione ai tributi comunali quali IMU e TARI, in quanto sempre in giurisprudenza è stato osservato che, in assenza di un espresso richiamo all’art. 65 citato per i tributi comunali, debbano trovare applicazione le regole previste dal codice civile, ovvero gli artt. 752 e ss. c.c., i quali, come si è prima detto, prevedono la ripartizione dei debiti ereditari pro quota, ovvero nei limiti della quota ereditaria ricevuta.

Pertanto, è errata la convinzione che soggetto passivo di tali obbligazioni sia soltanto colui al quale il de cuius ha assegnato l’immobile con testamento.
Deve anche aggiungersi che la trasmissibilità non interessa le eventuali sanzioni comminate al defunto, rimanendo gli eredi soltanto responsabili per la somma capitale ed i relativi interessi.

Sotto il profilo meramente operativo può aggiungersi che il pagamento dell’IMU in caso di decesso dovrà essere eseguito dall’erede in nome e per conto del deceduto, compilando il modello F24, ove andranno indicati sia i dati anagrafici del deceduto che compilato il campo “Coobbligato” con indicazione del codice fiscale di chi effettua il versamento.