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Articolo 35 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)

[Aggiornato al 22/02/2024]

Solidarietà del sostituto di imposta

Dispositivo dell'art. 35 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

Quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, sopratasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in solido.

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Consulenze legali
relative all'articolo 35 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

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ALFREDO C. chiede
venerdì 11/12/2020 - Lazio
“Una società srl a seguito della crisi del settore automobilistico ha deciso di cessare ogni attività, compresa la parte officina licenziando nel 2018 tutto il personale che aveva un'anziantià di lavoro mediamente di circa 20 anni.
L'Azienda ha avuto difficoltà a pagare il TFR per cui di sua sponte ha deciso di fare un piano di versamenti a tutti i dipendenti (n. 5).
Questi si sono rivolti al Tribunale il quale dopo due anni, nel frattempo il debito si è dimezzzato, ha emesso la sentenza obbligando la società a pagare il residuo debito immediatamente, unitamente alla trattenuta Irpef non ancora versata all'Agenzia delle Entrate.
La domanda: l'Azienda se dovesse versare le trattenute conteggiate per la liquidazione del TFR ai dipendenti, poi se questi non provvedono a versarla la società resta comunque debitrice verso l'Erario?
Grazie”
Consulenza legale i 23/12/2020
Il tema delle retribuzioni lordo – netto è stato più volte affrontato dalla giurisprudenza e non sempre con soluzioni omogenee.
La sentenza emessa dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Rieti segue l’orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 18044 del 14.09.2015 ripreso, in realtà, anche in successive sentenze e ordinanze quali, da ultimo, l’ordinanza n. 16668 del 04.08.2020, nell’ambito della quale si conferma che le somme cui è condannato il datore in favore del lavoratore devono sempre essere liquidate al lordo e non al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.

È indubbio che l’orientamento della Cassazione è ancorato a criteri contabili ed interpretativi, condizionati dal fatto che la stessa affronta la questione da un punto di vista normativo in riferimento agli obblighi di natura civilistica del datore di lavoro.
L’effetto è che in situazioni quali quella di specie, il datore di lavoro si trova a dovere corrispondere il lordo al lavoratore e, d’altro canto, manterrà la sua posizione di sostituto contributivo e fiscale.
Si ricorda, infatti, che l’obbligo di operare la ritenuta deriva da una espressa disposizione di legge, ossia l’art. 23 delle disp. accert. imp. redditi, per effetto del quale, il datore di lavoro, qualunque sia la sua veste giuridica, che corrisponde somme e valori di cui all'art. 48 del T.U.I.R., deve operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.

La norma, arriva, persino, ad affermare che, nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta al fine di consentire allo stesso di assolvere al predetto obbligo.
La ritenuta è, per altro, dovuta anche in relazione agli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui al comma 1 lett. b) dell'art. 16 del T.U.I.R., con i criteri di cui all'art. 18 del T.U.I.R., intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente, effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico.

Come conciliare quindi il disposto del giudice con gli obblighi che derivano dalla legge?
L’unico modo per conciliare i predetti obblighi sarebbe quello di emettere una busta paga riepilogativa delle posizioni operate come sostituto di imposta nella quale esporre l’importo lordo dovuto, così come risultate dal disposto del giudice del lavoro e, dall’altro, le ritenute fiscali e previdenziali operate che, però, ovviamente dovranno essere integralmente e tempestivamente riversate ai relativi enti, fornendo al lavoratore la prova del tempestivo riversamento subito dopo l’erogazione a saldo di quanto dovuto, cosa che non è accaduta nel caso di specie.
È evidente che, a questo punto, la società ha già violato gli obblighi di legge che le derivavano dalla qualifica di sostituto di imposta, avendo già corrisposto alcuni acconti senza operare le ritenute di legge (se così non fosse il giudice avrebbe preso atto delle ritenute versate e le avrebbe scomputate dalle residue somme dovute, piuttosto che disporre sul presupposto che “la parte opponente non ha dimostrato di aver provveduto al pagamento delle ritenute di legge, con la conseguenza di dover calcolare il relativo importo al lordo e non al netto”).

Conseguentemente, l’obbligo di corresponsione del lordo, imposto dal giudice, non arreca alcun ulteriore aggravio in relazione all’inadempienza, già consumata, del sostituto ma consente al sostituito di disporre delle somme che gli sono dovute per legge fermo restando, ovviamente il suo obbligo di assoggettare integralmente ad imposizione quanto gli è stato corrisposto, senza poter scomputare, dall’imposta lorda calcolata, alcuna ritenuta subita.
Si ricorda, da ultimo, in relazione all’obbligazione del sostituito, che la stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza del 12 aprile 2019 n. 10378, ha deciso che, in materia di ritenuta d’acconto, la responsabilità solidale, in sede di riscossione, tra sostituto e sostituito non opera nel caso in cui, pur essendovi omesso versamento, il sostituito abbia operato le ritenute.

Ne deriva che, nel caso di specie, dal momento che il sostituto ha omesso di operare le ritenute (e non soltanto di versarle), opera la solidarietà di cui all’art. 35 D.P.R. 602/1973 e, pertanto, ferma la sanzionabilità del comportamento omissivo del sostituto, laddove lo stesso non provveda a versare eventuali ritenute richieste dall’amministrazione finanziaria a seguito di controllo (sul giusto presupposto che ha comunque corrisposto gli importi dovuti al lordo e non al netto della ritenuta), la stessa amministrazione potrà legittimamente agire nei confronti del sostituito, in applicazione del citato art. 35 e, al pagamento di quest’ultimo, il sostituto potrà considerarsi libero da ogni ulteriore obbligazione.