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Articolo 175 bis Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Decisione sulla improcedibilitą ai sensi dell'articolo 344-bis del codice

Dispositivo dell'art. 175 bis Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. (1)Ai fini di cui agli articoli 578, comma 1-bis, e 578 ter, comma 2, del codice, la Corte di cassazione e le corti di appello, nei procedimenti in cui sono costituite parti civili o vi sono beni in sequestro, si pronunciano sulla improcedibilità non oltre il sessantesimo giorno successivo al maturare dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione di cui all'art. 344 bis del c.p.p..

Note

(1) Disposizione inserita dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
Con la nuova disposizione di cui all’art. 175 bis disp. att. c.p.p. si impone un termine acceleratorio alle corti per la pronuncia di improcedibilità: termine compatibile con quello, dilatorio, individuato con le nuove disposizioni per la citazione a giudizio in appello (40 giorni) e finalizzato ad assicurare che, nei procedimenti in cui sono presenti parti civili costituite o beni in sequestro, possano attivarsi i percorsi rispettivamente previsti per la prosecuzione dell’azione civile innanzi al giudice civile competente secondo le disposizioni dell’ordinamento giudiziario e per l’eventuale adozione di misure di prevenzione.

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