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Articolo 156 bis Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Esecuzione sui bene sequestrati in forza di sentenza straniera o di lodo arbitrale

Dispositivo dell'art. 156 bis Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o è compromessa in arbitri, il sequestrante deve, a pena di perdita di efficacia del sequestro conservativo ottenuto, proporre domanda di esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del lodo entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dal momento in cui la domanda di esecutorietà è proponibile.

La dichiarazione di esecutorietà produce gli effetti di cui all'articolo 686 del codice e diventa applicabile il precedente articolo 156.

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