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Articolo 155 bis Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Archivio dei rapporti finanziari

Dispositivo dell'art. 155 bis Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Per archivio dei rapporti finanziari di cui all'articolo 492 bis, quarto comma, del codice si intende la sezione di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605(1).

Note

(1) Articolo modificato dall'art. 4, comma 9, lett. c) del D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, c.d. riforma Cartabia ("Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata").

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