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Articolo 70 bis Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Computo dei termini di comparizione

Dispositivo dell'art. 70 bis Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

I termini di comparizione, stabiliti nell'art. 163 bis del Codice, debbono essere osservati in relazione all'udienza fissata nell'atto di citazione, anche se la causa è rinviata ad altra udienza a norma dell'articolo 168 bis quarto comma dello stesso Codice.

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